Comunicazioni trimestrali Iva con ravvedimento operoso

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Comunicazioni trimestrali Iva con ravvedimento operoso

La regolarizzazione delle violazioni sui nuovi adempimenti telematici relativi a fatture e liquidazioni periodiche può passare dal ravvedimento operoso. Questo è l'argomento della risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, ricca di esempi e tabelle chiarificatrici.

Con il documento è indicata la corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi con riferimento all’ipotesi di ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs 472/1997) su rate versate tardivamente in relazione agli esiti delle attività di controllo automatizzati (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1962) e formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) delle dichiarazioni, nonché a seguito della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 1, comma 412, legge 311/2004), risultanti dalle comunicazioni inviate ai contribuenti, prima della loro iscrizione a ruolo.

Tra chiarimenti e conferme:

  • c'è la riduzione a metà della sanzione, da due a un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria (il versamento della sanzione può essere eseguito anche negli anni successivi);
  • ci sono le riduzioni, ex articolo 13 lettere A bis) e seguenti del Dlgs 472/1997, da un nono a un quinto a seconda del momento in cui viene eseguito il versamento della sanzione;
  • può essere ravveduta anche una comunicazione omessa purché venga trasmessa;
  • il termine finale per computare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento è connesso a quello di presentazione della dichiarazione Iva, dunque non alla data di scadenza per la comunicazione;
  • il ravvedimento non è soggetto al limite temporale della lettera b), pertanto non ha limiti temporali, ma è ammesso fino a quando non si verifica l’accertamento.

In merito alle comunicazioni delle liquidazioni, si precisa che se il ravvedimento avviene oltre il termine della presentazione della dichiarazione Iva:

  • se, in tale dichiarazione, le liquidazioni sono indicate, in sede di ravvedimento non occorre più presentare la comunicazione;
  • se non sono indicate, ci si ravvede nei termini indicati in merito alla comunicazione, ma si deve integrare anche la dichiarazione infedele, per cui sarà necessario sanare la violazione presentando la dichiarazione integrativa indicando le liquidazioni.

Quanto alle somme dovute a titolo di sanzione e interessi da ravvedimento, esse devono calcolarsi esclusivamente sull’importo della quota capitale della rata non versata.

Pertanto, al fine di conservare il beneficio della rateazione ed evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione per il tardivo versamento, il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • della rata non versata entro il termine di versamento di quella successiva;

  • degli interessi da rateazione calcolati, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza originaria della rata versata in ritardo;

  • degli interessi moratori da ravvedimento calcolati sull’importo della quota capitale della rata non versata, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il versamento della rata stessa avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

  • della sanzione per omesso versamento (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, da ravvedersi ai sensi dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e da calcolarsi sull’importo della quota capitale della rata non versata.

 
Se il contribuente versa, entro il termine di pagamento della rata successiva, l’importo della quota capitale della rata non versata e gli interessi da rateazione (e, quindi, conservi il beneficio della rateazione) ma non ravvede in tutto o in parte la sanzione ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, quest’ultima sarà iscritta a ruolo a titolo definitivo nella misura di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, insieme agli interessi legali.

Si ricorda che il primo termine per la trasmissione dei dati delle fatture scadrà il 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017; mentre, la trasmissione delle liquidazioni periodiche ha già avuto la prima scadenza il 12 giugno 2017.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 12 giugno 2017 - Liquidazioni periodiche Iva Ultimo giorno per invio e comunicazione sostitutiva - Moscioni

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