Con il rito Fornero si può battere sul tempo il lavoratore

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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 novembre 2014, ha confermato la possibilità per il datore di lavoro che abbia intimato un licenziamento, di battere sul tempo il lavoratore agendo in via preventiva presso il Tribunale competente per farne accertare la legittimità.

Qualora il lavoratore dovesse poi impugnare il licenziamento presso un altro Tribunale competente, va dichiarata la litispendenza a favore del primo giudice, purché ci sia identità del petitum e della causa petendi.

Inoltre, chiarisce il Tribunale che la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro deve ritenersi ammissibile in considerazione dell’interesse ad agire ogni qualvolta vi sia contestazione del diritto azionato, dell’esigenza di rimuovere situazioni di incertezza su diritti o rapporti giuridici e nell’interesse di entrambe le parti ad una decisione di merito in tempi rapidi.

Se il lavoratore, convenuto nel procedimento ex lege n. 92/2012, si limita a negare la correttezza delle ragioni sottese al recesso datoriale senza ampliare il thema decidendum, può chiedere nella prima fase del giudizio di accertare la legittimità del licenziamento ed ottenere la condanna del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, Legge n. 300/1970.

Solo nel caso in cui le ragioni di illegittimità del recesso addotte dal lavoratore attengano a fatti diversi rispetto a quelli prospettati dal datore di lavoro, la domanda volta all’applicazione dell’art. 18 citato va qualificata come riconvenzionale.
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