Condanna confermata in caso di stato di ebbrezza palese

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Con sentenza dell'11 maggio 2009, la n. 19950, la Cassazione ha respinto, ritenendolo inammissibile, il ricorso presentato da un automobilista avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti per guida in stato di ebbrezza. L'uomo chiedeva che fosse invalidato l'accertamento del suo stato alterato in quanto affermava di aver assunto alcolici successivamente al sinistro in cui era stato coinvolto e all'intervento della Polizia. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, “pur in assenza di alcun elemento che la confermi, l'indimostrata tesi difensiva dell'assunzione postuma di bevande alcoliche non rileva, comunque, ai fini della sussistenza della responsabilità, posto che quest'ultima è stata ritenuta sulla scorta anche di elementi sintomatici dell'ebbrezza di sicura affidabilità, quale la testimonianza resa al dibattimento dal vigile urbano che ebbe a constatare "de visu" le condizioni dell'imputato subito dopo avere egli tamponato violentemente un furgone fermo al semaforo e procurato lesioni al suo conducente”. In definitiva, il ricorrente presentava, già al momento dell'incidente, i segni inequivoci dello stato di ebbrezza da assunzione di alcool.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 13 – Bere davanti alla stradale non evita la multa - Manzelli

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