Condanna penale per il commercialista che inganna il cliente

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Condanna penale per il commercialista che inganna il cliente

Il commercialista che inganna dolosamente il proprio cliente e lo induce ad esporre in dichiarazione alcuni dati falsi rischia la condanna penale, mentre, a sua volta, il contribuente non può essere essere punito per il falso ai danni dell'Erario.

Lo si legge nella sentenza n. 15231 del 28 marzo 2017 della Corte di Cassazione, con la quale è stata confermata la responsabilità di un commercialista che aveva indotto in errore l'amministratrice di una società, facendole esporre in dichiarazione un credito d'imposta a compensazione dell'Iva, di fatto, inesistente.

Il commercialista è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di indebita compensazione sulla base dell’art. 48 Codice penale, che sancisce che “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinato a commetterlo.”

Errore determinato dall'altrui inganno

La Corte di Cassazione, confermando il verdetto della Corte d’appello de L’Aquila, riconosce la responsabilità del commercialista, a nulla valendo le motivazioni dallo stesso addotte, ritenendo che la vicenda non attiene ad una responsabilità diretta del professionista per atti posti in essere nella qualità, ma ad una responsabilità ex art. 48 cod. pen..

Inoltre, nella sentenza n. 15231/2017, si evidenzia come la cliente imprenditrice aveva depositato i modelli di pagamento dichiarando erroneamente la compensazione del debito Iva e ciò era avvenuto in forza delle ingannevoli indicazioni ricevute dall’imputato, sostenute anche da false missive apparentemente inviate dalla Provincia di Teramo con le quali si comunicava alla società la concessione - inesistente - di un contributo. Il professionista - risultava evidente - che, dietro delega dell'imprenditrice, gestiva per certo la contabilità della società.

Tali considerazioni, secondo la Suprema Corte, sono sufficienti a ritenere integrato il reato contestato d’indebita compensazione e ad ipotizzare un movente dell'inganno perpetrato ai danni della cliente.

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