Confisca: giudice penale non vincolato dall'accertamento con adesione

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Confisca: giudice penale non vincolato dall'accertamento con adesione

Nei reati tributari, spetta al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa.

Egli è tenuto a compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con l'accertamento eventualmente effettuato in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario.

In tale contesto, neppure l'accertamento con adesione spiega effetti sul piano probatorio.

Il giudice penale, infatti, non è vincolato, nella determinazione del profitto confiscabile, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, pur essendo vero che, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario, devono risultare concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'originaria quantificazione dell'imposta dovuta.

L'organo giudicante, ossia, ha facoltà di discostarsi dall'imposta stabilita nell'ambito dell'accertamento con adesione laddove dimostri l'esistenza di elementi tali da confermare il valore iniziale dell'imposta richiesta e motivi le ragioni della sua decisione.

Giudice penale non soggetto a vincoli rispetto all'esito del giudizio tributario

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16333 del 18 aprile 2023, in rigetto delle doglianze sollevate dal ricorrente, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che si era visto respingere l'istanza di riduzione del valore del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente operato sui propri beni.

Secondo la Quarta sezione penale, in particolare, non era affatto ravvisabile, nella decisione di merito impugnata, una motivazione apparente, per come ex adverso lamentato dal ricorrente.

Il Tribunale, infatti, aveva argomentato sulle ragioni per cui non condivideva le motivazioni degli atti di adesione, chiarendo che, comunque, nel caso in esame il vincolo permaneva esclusivamente per l'importo contestato eccedente le somme pagate, interamente già svincolate.

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