Congedi del padre incumulabili con la disoccupazione agricola

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L’art. 4, comma 24, lett. a), della Legge n. 92/2012, ha disposto che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il padre lavoratore dipendente possa godere di un giorno di congedo obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo, in alternativa al congedo di maternità della madre, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Con la circolare INPS n. 40 del 14.03.2013 è stato precisato che le indennità per i congedi in questione prevalgono sulle prestazioni a sostegno del reddito e, dunque, non sono cumulabili con queste ultime.

Con il messaggio n. 2335 del 2 aprile 2015, l’Istituto è tornato sull’argomento con riferimento agli operai agricoli, per precisare che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola.

Tuttavia, poiché il pagamento delle indennità relative ai congedi viene effettuato tramite una procedura che non colloquia in modo automatizzato con la procedura di "Liquidazione delle domande di disoccupazione e ANF ai lavoratori agricoli dipendenti", l’INPS ha fornito alle proprie sedi le necessarie istruzioni procedurali.
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