Congedo di paternità obbligatorio con NASpI per il padre che si dimette

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Congedo di paternità obbligatorio con NASpI per il padre che si dimette

Le dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità nonché fino al compimento di un anno di età del bambino danno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI. Lo chiarisce l'INPS, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, nella quale l'Istituto fornisce le indicazioni amministrative sulle novità in materia introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ed entrate in vigore lo scorso 13 agosto.

Congedo di paternità e NASpI: divieto di licenziamento

Per effetto delle modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022 (articolo 2, comma 1, lettera r) all'articolo 54, comma 7 del T.U. maternità/paternità), il divieto di licenziamento si applica:

1) al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi o di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo (articolo 27-bis, Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);

2) al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità alternativo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (articolo 28 del medesimo Testo Unico).

Il divieto di licenziamento si applica per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento intimato al padre lavoratore nel predetto periodo protetto è nullo.

Le tutele sono riconosciute anche al lavoratore padre adottivo o affidatario.

NOTA BENE: Come sottolinea l'INPS, dal 13 agosto 2022 il divieto di licenziamento è esteso all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis introdotto dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in quanto la formulazione originaria dell'articolo 54, comma 7 del T.U. maternità/paternità già prevedeva la stessa tutela a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Congedo di paternità e NASpI: dimissioni volontarie

L'articolo 55 del Testo Unico maternità/paternità, al comma 1, prevede che:

  • in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo protetto dal divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento;
  • la madre lavoratrice e il padre lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che tali disposizioni (più specificatamente, “La disposizione di cui al comma 1) si applicano al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

E' su questa norma che si sofferma l'INPS con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023 fornendone, su concorde avviso del Ministero del Lavoro, una interpretazione estensiva.

Osserva l'Istituto che la stessa richiama in modo generico il “congedo di paternità”. Pertanto, considerando la genericità del richiamo e la mancata indicazione di una specifica tipologia di congedo di paternità, la tutela accordata dal comma 1 per le ipotesi di dimissioni volontarie del lavoratore padre è da intendersi rivolta alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo.

In conclusione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105 del 2022 agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ne ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti:

1) il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articoli 27-bis , D.lgs. n. 151 del 2001) nonché fino al compimento di un anno di età del bambino;

2) il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.lgs. n. 151 del 2001) nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Prima delle modifiche, invece, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo protetto in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservato, oltre che alla lavoratrice madre, al lavoratore padre solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

ATTENZIONE: La tutela si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Congedo di paternità e NASpI: riesame su domanda all'INPS

Tutte le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri per dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte fino al 20 marzo 2023, data di pubblicazione della circolare n. 32 del 20 marzo 2023, possono essere oggetto di riesame.

A tal fine dovrà essere presentata domanda alla Sede INPS territorialmente competente.

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