Congedo straordinario anche solo per assistenza notturna. Licenziamento illegittimo

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Congedo straordinario anche solo per assistenza notturna. Licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha ritenuto illegittimo – confermando quanto già dedotto nel merito – il licenziamento disciplinare contestato ad un lavoratore, per aver indebitamente fruito di un congedo straordinario per assistere la madre malata. Congedo che, secondo gli Ermellini, può ritenersi giustificato anche se si dimostri che il beneficiario abbia prestato assistenza nelle sole ore notturne.

In particolare, questi i fatti. Il dipendente di una s.p.a. aveva ottenuto un congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.Lgs. 165/2001 per assistere la madre affetta da grave disabilità. L’azienda datrice, tuttavia, dopo apposite investigazioni, aveva constatato che durante le giornate del congedo, il dipendente non era presente presso l’abitazione della signora. Gli aveva così addebitato il licenziamento, contestando la difformità dei suoi comportamenti, rispetto alla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nei confronti di una persona affetta da un handicap di tale gravità. L’impiegato si era tuttavia giustificato, adducendo di aver comunque prestato assistenza notturna alla madre, la quale – come difatti attestato da certificazioni mediche specialistiche – aveva tendenza alla fuga, insonnia e tratti di ipersonnia diurna, per cui si imponeva la necessità, per il figlio, di restare sveglio tutta la notte ed assistere il genitore insonne, onde evitare il ripetersi di fughe (come si erano già verificate in passato).

Permanente assistenza notturna, conforme alle finalità del congedo disabili

La dimostrazione, da parte del dipendente, di una permanente assistenza notturna alla disabile (alternandosi, durante il giorno, con altre persone), è sufficiente – secondo la Cassazione, con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017 - a ritener insussistente il fatto contestato alla base del licenziamento. Le modalità dell’assistenza – ferma tra l’altro restando la convivenza – risultano difatti compatibili con le finalità proprie del congedo straordinario; ciò che svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta dal lavoratore.

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