Congedo straordinario, l'indirizzo diverso non basta per licenziare

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Congedo straordinario, l'indirizzo diverso non basta per licenziare

La Corte di cassazione, con la sentenza 20098 del 14 agosto 2017, spiega che per licenziare il lavoratore che sta fruendo di congedi straordinari (ex Dlgs 151/2001) per assistere il genitore, non basta che abbia fornito un indirizzo diverso da quello in cui risiede il disabile ma serve il dolo, con onere della prova al datore che dei permessi sia stato fatto un diverso uso.

Per l’errata indicazione del domicilio in cui il disabile grave era accudito l'interessato può essere punito con una sospensione senza retribuzione per 10 giorni, ex articolo 54 punto 4 N del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

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