Conguaglio INPS 2021, c’è tempo fino al 16 gennaio 2021
Pubblicato il 24 dicembre 2020
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Semaforo verde per le operazioni di conguaglio 2021 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. In particolare il conguaglio in argomento può essere effettuato entro il 16 gennaio 2021 (denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020”) - o tutt’al più entro il 16 febbraio 2021 (mese di competenza di “gennaio 2021”). I conguagli, inoltre, possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza 16 marzo 2021) senza aggravio di oneri accessori.
Con circolare n. 155 del 23 dicembre 2020, l’INPS ha fornito i chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Conguaglio INPS 2021, come gestire le operazioni di conguaglio?
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio, non soltanto in ambito fiscale, ma anche per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.
A tal fine, occorre seguire determinati passaggi che si riepilogano sinteticamente di seguito:
- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2021.
Conguaglio INPS 2021, quali elementi della retribuzione conguagliare?
Nel documento di prassi l’Istituto Previdenziale si è soffermato sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. del 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del Dpr. 917/1986);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
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