Consulenza tecnica preventiva per tutti i diritti di credito

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Consulenza tecnica preventiva per tutti i diritti di credito

Nuova pronuncia della Corte costituzionale in tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: è irragionevole che sia prevista solo per crediti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, va estesa a tutti i diritti di credito.

Con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Consulta si è pronunciata su di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Bari, in riferimento all’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del Codice di procedura civile, riguardante la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Consulenza tecnica preventiva: quando è prevista

Il predetto articolo consente alla parte interessata di richiedere, prima dell’inizio del giudizio e anche in assenza del presupposto dell’urgenza, l’espletamento di una consulenza tecnica avente ad oggetto l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Il giudice rimettente aveva censurato tale previsione nella parte in cui non prevede che l’espletamento della consulenza preventiva possa essere richiesto al fine di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione anche di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità dell’ordinamento giuridico (nella fattispecie, si trattava di un credito da indennizzo derivante da arricchimento senza giusta causa).

Il Tribunale rimettente, in proposito, aveva ravvisato violazione degli articoli 3, 24 della Costituzione.

Consulta: illegittimo limitare l'ambito oggettivo

Ebbene, la Consulta ha ritenuto la questione fondata, in riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, la limitazione dell’ambito oggettivo di operatività della consulenza preventiva risulta contrastare con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l’art. 24 Cost., atteso che realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione.

La disposizione censurata, infatti, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 c.c., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.

La Corte costituzionale, in definitiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui, dopo le parole "da fatto illecito" non prevede "o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico".
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