Consulta: il prelievo fiscale sulle pensioni d’oro è irragionevole e discriminatorio

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2013 depositata in data 5 giugno, ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà imposto alle pensioni d’oro, cioè quelle che superano i 90mila euro lordi all'anno.

La sentenza condanna per incostituzionalità l’articolo 18, comma 22-bis, del Dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato successivamente dall’articolo 24, comma 31-bis, del Dl 201/2011 (Decreto Salva Italia), convertito dalla legge n. 214/2011.

Nelle motivazioni dei giudici, si legge che tale contributo, integrando un prelievo di natura tributaria, viola il principio di uguaglianza e di capacità contributiva, dal momento che realizza "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini". Ne deriva che i prelievi effettuati a titolo di “contributo di solidarietà” in misura pari al 5% delle quote di pensione che superano i 90mila euro (10% per quelle superiori a 150mila e 15% per quelle oltre i 200mila euro) sono ora considerati illegittimi e dovranno essere restituiti, ai pensionati interessati dalla trattenuta, a partire dall’estate del 2011.

È da sottolineare come il contributo di solidarietà previsto per le cosiddette “pensioni d’oro” era nato come estensione di un meccanismo similare, introdotto nel 2010, sugli stipendi dei manager pubblici. Anche tale meccanismo è stato giudicato incostituzionale dalla Consulta e cancellato dalla stessa Corte con la sentenza n. 223/2012.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Ko il ticket sulle pensioni d’oro - Cirioli
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Pensioni senza «solidarietà» - Trovati

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