Consulta: l'art. 18 della riforma Fornero è incostituzionale

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Consulta: l'art. 18 della riforma Fornero è incostituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla “riforma Fornero”, nella parte in cui prevede, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la facoltatività (e non l'obbligatorietà) della reintegrazione nel posto di lavoro.

La dirompente decisione della Consulta è stata anticipata nel comunicato stampa dello scorso 24 febbraio.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori  (legge 20 maggio 1970, n. 300).

La questione di legittimità costituzionale viene sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

Applicazione del rito Fornero

Il Tribunale territoriale si era trovato a decidere sull’opposizione avanzata da un datore di lavoro contro l’ordinanza di reintegra, emessa a conclusione della fase sommaria del cosiddetto “rito Fornero”, di un lavoratore licenziato «nel giro di alcuni mesi» due volte per giusta causa e una volta per giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro non aveva impugnato le decisioni relative ai licenziamenti per giusta causa contestando solo i provvedimenti di reintegrazione emessi a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e adottati dal giudice della fase sommaria.

Il lavoratore aveva, in conclusione, optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Disparità di trattamento

Il giudice di merito, nel rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta, osserva che il carattere meramente facoltativo della reintegrazione lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto, per effetto di una «insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell’altro l’atto espulsivo», determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra «situazioni del tutto identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio l’infondatezza (addirittura la manifesta infondatezza per il G.M.O.)».

Giusta causa o giustificato motivo soggettivo?

L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiara inammissibile o comunque infondata la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna anche sulla scorta della circostanza che le censure muoverebbero dall’assunto dell’omogeneità tra la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il giustificato motivo oggettivo, dall’altro.

Un assunto non condivisibile perchè la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo si riconnettono alle condotte del lavoratore mentre il giustificato motivo oggettivo investe la «sfera organizzativa del datore di lavoro».

Non è poi ravvisabile alcun contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto il giudice, lungi dallo schierarsi dalla parte dell’imprenditore, nel decidere sull'applicabilità o meno della tutela reintegratoria, si limiterebbe a contemperare «le esigenze di tutela del lavoratore e quelle organizzative del datore di lavoro».

Licenziamenti illegittimi: quattro regimi di tutela 

La Corte Costituzionale ritiene la questione fondata nel merito.

L’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 è stato oggetto di un ampio intervento riformatore sulle tutele contro i licenziamenti illegittimi.

All’originario modello, sottolinea la Consulta, incentrato sulla tutela reintegratoria per tutte le ipotesi di nullità, annullabilità e inefficacia del licenziamento, fanno oggi riscontro quattro regimi, applicabili ai rapporti a tempo indeterminato instaurati fino al 7 marzo 2015:

  • la tutela reintegratoria piena;
  • la tutela reintegratoria attenuata (quella invocata nel giudizio de quo);
  • la tutela indennitaria piena;
  • la tutela indennitaria ridotta.

 Violazione del principio di eguaglianza

La Corte evidenzia che il carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge Fornero (legge n. 92 del 2012).  "In un sistema che, per consapevole scelta del legislatore, si dà rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto si collega l’applicazione della tutela reintegratoria, si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta e del ricorrere di un vizio di più accentuata gravità rispetto all’insussistenza pura e semplice del fatto".

L’esercizio arbitrario del potere di licenziamento, conclude la Consulta, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l’interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore.

Irragionevolezza dei criteri distintivi

Alla violazione del principio di eguaglianza e alla disarmonia interna del sistema di tutele si associa poi "l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato", che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria – è lasciata a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento e senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo, in questo contraddicendo la finalità di una equa ridistribuzione delle «tutele dell’impiego» (art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 92 del 2012).

Licenziamenti economici e reintegra obbligatoria 

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 18.

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