Consulta: sì alla sospensione dell’esecuzione delle sentenze tributarie

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Apertura alla possibilità di sospensione, in presenza dei requisiti appositi, degli effetti della pronuncia emessa nel processo tributario arriva dalla sentenza n. 217 del 17 giugno 2010 della Corte costituzionale. Pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità sollevata da una Commissione tributaria regionale, i giudici della consulta hanno esposto un’interpretazione a favore della, finora, ritenuta inapplicabilità dell’articolo 337 del codice di procedura civile, che richiama il contenuto normativo dell’art. 373, c.p.c., ossia la possibilità di ottenere la sospensione della esecuzione delle sentenze tributarie.

A detta dei magistrati occorre operare sulla costruzione dell’articolo 337, c.p.c., costituito da una regola, che sancisce la non sospensione della esecuzione della sentenza per effetto della sua impugnazione, e da una eccezione alla medesima regola, la quale fa salva la possibilità di sospendere le pronunce qualora si sia in presenza di un grave ed irreparabile danno. Il fatto che per espressa previsione normativa sia inapplicabile al processo tributario la regola, non deve indurre a considerare non applicabile anche l’eccezione, con la conseguenza che è ammissibile in campo tributario “la sospendibilità ope iudicis dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione”.

Tale conclusione induce a ritenere che l’effetto sia riportabile anche alle sentenze di primo grado.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 31 – La sentenza fiscale ammette la sospensiva – Falcone - Iorio

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