Contrasto alla violenza sulle donne: il ddl del Governo

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Contrasto alla violenza sulle donne: il ddl del Governo

Nella seduta del 7 giugno 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge contenente misure di contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

L'intento del Governo - per come espresso nel comunicato di fine seduta del 7 giugno 2023 - è quello di:

  • rendere più veloci le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
  • rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Ammonimento rafforzato: misura estesa a reati spia

Tra le principali misure contenute nel disegno di legge si segnala, in primo luogo, il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore.

Si prevede, in particolare:

  • l'estensione dell'applicazione dell'ammonimento anche ai reati-spia - tra i quali i reati di percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio - ossia una serie di reati che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, sia attuali e passate;
  • l'aggravamento della pena quando i reati sono commessi da un soggetto ammonito;
  • l'ottenimento della revoca del provvedimento solo dopo almeno tre anni, a seguito di valutazioni positive in appositi percorsi di recupero.

Prevenzione potenziata, braccialetto elettronico e arresto in flagranza differita

Via libera, a seguire, all'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Nei confronti di tali soggetti, diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 m, da tali luoghi e dalle vittime.

Con il provvedimento che impone il divieto di avvicinamento viene disposta anche l’applicazione della modalità di controllo del braccialetto elettronico, con eventuale previsione di una misura più grave, qualora l’imputato neghi il proprio consenso.

In caso di manomissione del braccialetto elettronico, viene disposta la misura cautelare in carcere.

Tra le ulteriori disposizioni si segnala la previsione dell’arresto in flagranza differita per chi viene individuato, in modo inequivocabile e sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche, quale autore di una condotta di:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento;
  • maltrattamenti in famiglia;
  • atti persecutori.

Processi più veloci, anche nella fase cautelare  

Al fine di velocizzare i processi in materia, sono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata priorità, estesa alle ipotesi di costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesione personale.

Priorità è inoltre conferita alle richieste di applicazione di misura cautelare personale.

Le ulteriori novità si sostanziano:

  • nell'obbligatorietà, per il Procuratore della Repubblica, di individuare procuratori aggiunti o magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;
  • nell'inserimento, nel Codice di procedura penale, di un nuovo articolo sulle misure urgenti di protezione della persona offesa, ai sensi del quale il Pm dispone di 30 giorni al massimo per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari dopodiché il Gip avrà ulteriori 30 giorni al massimo per la decisione sull’istanza;
  • nell'estensione della previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato;
  • nella modifica degli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena;
  • nell'introduzione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza.
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