Contratti di solidarietà difensivi. Sì all’allungamento dell’orario di lavoro per esigenze di mercato

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Con la nota protocollo n. 37/621 del 16 gennaio 2012, il ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti salienti dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 5 del Dl n. 148/93, soprattutto con riferimento alla parte in cui la citata disposizione normativa stabilisce che nei contratti “difensivi” (in cui vi è l’intervento dell’Inps mediante l’integrazione salariale), vengono stabilite anche le modalità attraverso le quali l’impresa, se versa in una situazione di temporanea difficoltà, può aumentare le ore di lavoro contrattualmente fissate in misura ridotta.

Infatti, in tutti quei casi in cui l’azienda avverta l’esigenza di rispondere alle esigenze del mercato in maniera tempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale (fisiologici incrementi dell’attività produttiva o commerciale) è possibile, nell’ambito dell’ordinario orario contrattuale, richiedere ai lavoratori in solidarietà prestazioni eccedenti l’orario concordato (ordinario o straordinario).

Tuttavia, come spiega il Ministero, dal momento che queste situazioni generano un risparmio per la finanza pubblica, in quanto, come espressamente sancito dall’articolo 5 del Dl 148, in queste circostanze si determina una “corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale”, l’onere dell’allungamento dell’orario passa sulle spalle dell’azienda che è tenuta al conseguente pagamento dei contributi in forma piena.
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