Contratti di solidarietà con CIGS: via libera alla fruizione dello sgravio contributivo

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Contratti di solidarietà con CIGS:  via libera alla fruizione dello sgravio contributivo

La riduzione contributiva del 35% in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS è cumulabile con l’esonero contributivo "Decontribuzione Sud". Lo conferma l'INPS con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023, con la quale si forniscono le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle imprese ammesse al beneficio contributivo relativamente all’anno 2021 .

Contratti di solidarietà: come funziona lo sgravio contributivo 

Le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva accompagnati da CIGS possono fruire, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS,  della riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori che, in base a tale contratto, siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Più nel dettaglio, lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, nei limiti delle risorse destinate nel Fondo per l’occupazione, pari a 30 milioni di euro annui.

I criteri di ammissione alla riduzione contributiva sono definiti con decreto interministeriale.

Per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148  le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva sono definite con decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2  e le relative istruzioni sono contenute nella circolare n. 18/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Con  decreto interministeriale n. 278/2019 è stato inoltre introdotto l'applicativo web  “sgravicdsonline” per la presentazione delle domande di decontribuzione

Le  indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande sono contenute nella circolare ministeriale n. 17/2019.

NOTA BENE: Per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati emanati  i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312 e 14 settembre 2015, n. 17981.  

Contratti di solidarietà: chi può fruire (e come) dello sgravio

L'INPS, con la circolare n. 40 del 2023, spiega come recuperare le riduzioni contributive per l’anno 2021 per le imprese che:

  • al 30 novembre 2021 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015;
  • hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Le istruzioni riguardano le sole imprese ammesse allo sgravio e destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Tali aziende, elencate nell'allegato n. 1 alla circolare n. 40 del 2023, potranno fruire delle riduzioni contributive mediante conguaglio.  Le altre aziende destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive dovranno invece attendere successive comunicazioni.

ATTENZIONE: Gli importi di riduzione contributiva  per la stipula di contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS sono contenuti nei provvedimenti di ammissione comunicati alle imprese interessate e costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Le imprese pertanto potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, nel limite massimo individuato. Al riguardo l'INPS si riserva di svolgere specifiche verifiche.

Contratti di solidarietà: come calcolare lo sgravio effettivamente spettante

Come abbiamo visto, le imprese beneficiare dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS possono portare in conguaglio solo lo sgravio effettivamente spettante nel limite massimo individuato nel provvedimento di ammissione. Ma come si calcola tale importo?
L'INPS, con la circolare n. 40 del 2023, conferma che la riduzione contributiva:

  • va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
  • va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso;
  • è applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Non sono sgravabili le cd. contribuzioni minori.
Infine, le imprese devono essere in regola con le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e il rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Contratti di solidarietà: sgravio contributivo cumulabile con Decontribuzione Sud 

L'INPS, su favorevole parere favorevole del Ministero del Lavoro, ha confermato che le imprese che hanno già fruito dell’esonero contributivo "Decontribuzione Sud"  possono fruire, per i medesimi lavoratori, anche dell’esonero contributivo per i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS.
Tali imprese sono tenute a calcolare e applicare il beneficio contributivo in parola sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Contratti di solidarietà: recupero dello sgravio in Uniemens

Le aziende destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2021 di cui all'allegato 1 della circolare n. 40 del 2023 dovranno esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
  •  nell’elemento <SommeACredito>, il relativo importo.
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