Cooperative compliance, come cambiano i requisiti e le sanzioni

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Cooperative compliance, come cambiano i requisiti e le sanzioni

Sono stati approvati dal Consiglio dei ministri del 16 novembre, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

I testi dei due provvedimenti passano, ora, al vaglio delle Commissioni competenti per l'ulteriore approvazione; si tratta, nello specifico, del:

Nello stesso CdM, approvato anche un Dlgs con disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso.

Riforma Fiscale, potenziamento dell’adempimento collaborativo

Le Legge delega sulla riforma del sistema fiscale, dà mandato al Governo di adottare entro 24 mesi dalla sua pubblicazione ufficiale (avvenuta con l’approdo in Gu n. 189 del 14 agosto 2023) i decreti attuativi finalizzati alla revisione del sistema tributario.

Uno di questi decreti è quello attuativo delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo. L’obiettivo del Governo è quello di ridurre il rischio di evasione fiscale, anche attraverso il potenziamento del rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente, cosiddetta cooperative compliance.

Il “regime di adempimento collaborativo” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con il fine di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Il suddetto Dlgs è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto legislativo, attuativo delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, ai sensi dell’articolo 17 della Legge delega fiscale.

Per un approfondimento delle novità in materia di adempimento collaborativo tra contribuente e fisco si rinvia al post: “Adempimento collaborativo, ampliata la platea e cancellate le sanzioni tributarie”.

Vediamo le principali novità dello schema di decreto legislativo approvato.

Allargamento del regime di cooperative compliance: abbassate le soglie di accesso

Il primo punto della riforma attuata dal Govento in materia di cooperative compliance è quello che muove verso una accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto dell’adempimento collaborativo.

Oggi sono 94 le imprese di grandissime dimensioni oggetto di tutoraggio e di un confronto permanente con l’Amministrazione finanziaria.

L’intenzione è quella di aumentare il numero dei soggetti collaborativi con il Fisco, senza però “abbassare la guardia nei confronti di chi adotta comportamenti non corretti verso l’amministrazione", ha spiegato il viceministro all’Economia Leo in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

A tal fine, si vuole realizzare un progressivo ridimensionamento delle soglie di accesso alla cooperative compliance: il miliardo di euro di volume d’affari o ricavi previsto attualmente per l’ingresso è destinato, così, a scendere, prima, a 750 milioni per il biennio 2024-2025, poi, a 500 milioni di euro per il biennio 2026-2027 e, infine, ad attestarsi a 100 milioni di euro a partire dal 2028.

ATTENZIONE: E’ prevista l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo.

Le imprese che aderiscono possono presentare un Tax control framework ed un gruppo di esperti emetterà una certificazione su questo rischio fiscale che comporta una serie di agevolazioni anche sul versante dell'accertamento: si ridurranno i tempi dell'accertamento, si elimineranno le sanzioni amministrative.

Adempimento collaborativo, certificazione del rischio da parte di professionisti qualificati

Il testo approvato il 16 novembre introduce la figura dei certificatori del rischio fiscale altamente qualificati.

L'adempimento collaborativo si rafforza con il ruolo di professionisti altamente qualificati che dovranno certificare all'impresa nel tempo la rispondenza dell'organizzazione al rischio fiscale.

Il riferimento è ad avvocati e commercialisti anche se sarà, poi, un provvedimento attuativo del MEF ad individuare le ulteriori competenze necessarie a disegnare le professionalità richieste.

NOTA BENE: Secondo il Dlgs approvato, commercialisti e avvocati sono le due professioni abilitate a rilasciare la certificazione che riduce di due anni i tempi a disposizione del Fisco per effettuare i controlli in materia di cooperative compliance.

Si tratta di una sorta di bollino blu che nelle prime battute del provvedimento doveva essere rilasciato da “professionisti qualificati”, che ha subito fatto pensare alle professioni “ordinistiche” ed, ora, è arrivata la conferma.

L’operato di tali professionisti, come si legge anche nel comunicato stampa n. 59 di fine seduta, è quello della certificazione dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili.

Commercialisti ed avvocati sono stati coinvolti fin da subito nei lavori preparatori di questa parte della riforma fiscale, esprimendo così grande soddisfazione.

I suddetti professionisti sono concordi nel ritenere che questi lavori di certificazione andranno fatti con un pool di professionisti, anche se il visto sarà apposto da uno solo.

Potenziati gli effetti premiali del regime di cooperative compliance

L’adesione al regime di adempimento collaborativo comporta il potenziamento degli effetti premiali ad esso connessi, al ricorrere di alcuni specifici presupposti.

Tre, in pratica, sonno i principali benefici:

  1. esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie;
  2. esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele;
  3. riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Per quanto riguarda l’esclusione dalle sanzioni amministrative, questo scudo riguarda le società in cooperative compliance a patto che abbiano inviato una comunicazione esauriente e tempestiva del rischio fiscale e sempre che il comportamento adottato sia esattamente in linea con quello indicato.

NOTA BENE: E’ consentito anche uno sconto della metà sulle sanzioni per i comportamenti pre-accesso, a patto che la comunicazione arrivi entro 120 giorni dall’ingresso.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni penali, anche in questo caso è previsto uno scudo, ma limitatamente alla dichiarazione infedele: non è mai contemplata alcuna protezione dei comportamenti fraudolenti.

NOTA BENE: La non punibilità dal reato di dichiarazione infedele per gli ammessi al regime di cooperative compliance sarà, dunque, concessa per i rischi fiscali relativi a elementi attivi e non anche per elementi passivi, come i costi deducibili, comunicati in modo esauriente e tempestivo alle Entrate prima delle dichiarazioni fiscali.

Per chi intende beneficiare di queste forme di protezione, dunque, è necessario che sia effettuata una comunicazione “esauriente e tempestiva” dei rischi fiscali: a tal fine, è quindi fondamentale il canale diretto con l’Agenzia delle Entrate, con tempi di reazione estremamente concentrati sia da parte della società contribuente sia del Fisco stesso.

Infine, la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti per le imposte sui redditi è riconosciuta nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili; sono fatti salvi i casi di violazioni tributarie che sono caratterizzate da condotte simulatorie e fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento fisco-contribuente.

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