Cooperazione giudiziaria penale. I decreti attuativi

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Cooperazione giudiziaria penale. I decreti attuativi

Sono sette i decreti legislativi definitivamente approvati dal Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 e volti a recepire altrettante decisioni quadro europee in materia di cooperazione giudiziaria in ambito penale.

I citati decreti, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono volti ad attuare la delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 9 luglio 2015), al fine di sanare i ritardi accumulati dal nostro Paese sul fronte dell’attuazione degli atti nel settore della giustizia penale ed ovviare, così, al rischio di procedure d’infrazione.

I provvedimenti, in particolare, intervengono a garantire il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri di decisioni aventi ad oggetto la sospensione condizionale, le sanzioni pecuniarie, le misure alternative alla detenzione cautelare, le decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

Introdotte anche misure volte alla risoluzione, nello spazio europeo, di eventuali conflitti di giurisdizione, all’esecuzione di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, all’istituzione di squadre investigative comuni.

A seguire, una sintesi delle principali misure contenute nei vari testi.

Blocco dei beni e sequestro probatorio in Ue 

In primo luogo, si segnala il Decreto legislativo n. 35 del 15 febbraio 2016, in vigore dal 26 marzo 2016. Questo provvedimento è volto ad attuare la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Viene disciplinata, in particolare, la possibilità per le autorità giudiziarie di uno Stato membro di riconoscere ed eseguire un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio emesso, nell'ambito di un procedimento penale, da un'autorità giudiziaria di altro Stato dell'Ue.

Deroghe a doppia incriminazione 

Per una serie di gravi reati “se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni”, l’articolo 3 del Decreto prevede espressamente che si faccia luogo al riconoscimento ed alla esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro indipendentemente dalla doppia incriminazione, la previsione ossia di un fatto come reato sia nella legislazione del paese che emette la misura sia nel paese destinatario della richiesta di esecuzione.

Tra le fattispecie indicate si segnalano i reati di associazione per delinquere, di terrorismo, di tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, di traffico illecito di stupefacenti, di traffico illecito di armi, di corruzione, di frode, di riciclaggio, di falsificazione, di criminalità informatica e ambientale, di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.

Viene, inoltre, letteralmente sancito che se il provvedimento di blocco o di sequestro sia stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non potrà essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale sia diversa da quella dello Stato di emissione.

Fuori da tutti questi casi, il riconoscimento delle decisioni di sequestro è consentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, siano puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.

Reciproco riconoscimento sanzioni pecuniarie 

Il Decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016, operativo a partire dal 27 marzo 2016, è, invece, volto al recepimento della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie conseguenti a condanne penali. Il relativo testo entrerà in vigore il 27 marzo 2016.

Con detto provvedimento viene ammessa la possibilità per ogni Stato membro di riscuotere le sanzioni pecuniarie irrogate, in via definitiva, da altro Paese dell’Unione a seguito di condanna.

La Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero, ha la competenza a decidere sul riconoscimento.

Condizioni per riconoscimento e deroga 

Ai fini del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie devono sussistere, congiuntamente, alcune condizioni:

  • la persona condannata deve disporre nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiedere e dimorare abitualmente, ovvero avere la propria sede legale;
  • il fatto per cui è stata emessa la decisione deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione.

Per contro, si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle gravi fattispecie espressamente elencate all’articolo 10 del decreto in oggetto.

Conflitti di giurisdizione penale 

A seguire, il Decreto legislativo n. 29 del 15 febbraio 2016 contiene disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 marzo 2016.

Procedimenti penali paralleli

Vengono introdotte, nello specifico, alcune norme volte ad impedire l’avvio di procedimenti penali “paralleli”, ossia procedure che siano pendenti, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, in due o più Stati membri per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona.

Nel provvedimento, in particolare, viene previsto un obbligo per l’autorità giudiziaria italiana procedente di contattare l'autorità competente di altro Stato membro qualora abbia fondato motivo per ritenere che in quest’ultimo sia in corso un procedimento parallelo. In questo caso, il contatto dovrà avvenire in forma scritta, e sarà volto a verificare siffatta contestuale pendenza.

Parallelamente, l'autorità giudiziaria italiana sarà tenuta a rispondere entro il termine indicato o, se non è indicato alcun termine, senza indebito ritardo, nell’ipotesi di informazione richiestagli dall'autorità di altro Stato membro sulla esistenza, in Italia, di un procedimento parallelo.

Contenuto di richiesta e risposta 

Nel testo del decreto vengono specificate le informazioni che dovranno essere contenute sia nella richiesta inviata all'autorità di altro Stato membro che nella risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Paese.

Espressamente sanciti, infine, l’obbligo di consultazioni dirette una volta accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, nonché la possibilità di sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust.

Misure alternative a detenzione cautelare, reciproco riconoscimento 

Continuando, il Decreto legislativo n. 36 del 15 febbraio 2016, in vigore dal 26 marzo 2016, introduce disposizioni che conformano il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Disposizioni comuni

Il testo del decreto introduce, nel dettaglio, disposizioni comuni ai diversi Paesi membri nelle ipotesi in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Paese Ue e sia necessario sorvegliarla in attesa del processo.

In detti casi, lo Stato membro in cui la persona è sottoposta a una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, potrà trasmettere la decisione, con obblighi e prescrizioni, al Paese europeo in cui la persona medesima ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.

Il decreto si occupa, quindi, di individuare le autorità competenti all’emissione delle decisione sulle misure cautelari nonché gli obblighi e le prescrizioni che devono essere contenute in detto ultimo provvedimento.

Decisioni su sospensione condizionale 

Il reciproco riconoscimento è stato inoltre assicurato anche relativamente alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Ciò attraverso le previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016, in vigore dal 29 marzo 2016, volto a conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008.

Reciproco riconoscimento

Viene così sancito il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sospensione condizionale della pena con lo scopo – per come illustrato dal Consiglio dei ministri - non solo di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni, quali, tra gli altri, l’obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati locali o zone.

Reciproco riconoscimento di decisioni in contumacia 

Di seguito, il Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2016, in vigore dal 23 marzo 2016, è stato varato in attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, già modificativa delle Decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI.

La decisione quadro in oggetto prevede un rafforzamento dei diritti processuali delle persone e la promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Attraverso questo provvedimento, sono state introdotte alcune modifiche al Decreto legislativo n. 161/2010 sul reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e alla Legge n. 69/2005 sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri.

Standard minimo comune

In particolare, le norme dell’ordinamento interno vengono adeguate ad uno standard minimo comune in materia di processo celebrato in contumacia dell’imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell’Ue. Ciò anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra i Paesi dell’Unione.

Squadre investigative comuni 

Il Decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016, infine, reca norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Gravi delitti e indagini complesse

Con questo provvedimento è stata finalmente riconosciuta la possibilità, per i procuratori, di richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni, in presenza di indagini relative ai gravi delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché all’articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale, o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Al di fuori di questi casi, la richiesta può essere formulata anche quando vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento.

Alla costituzione delle squadre investigative vengono coinvolte anche le autorità competenti di altri Stati membri.

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto saranno vigenti dal 25 marzo 2016.

Testi in attesa di approvazione definitiva 

Per finire, si segnala che accanto ai sette decreti sopra citati, altri tre provvedimenti, concernenti sempre la materia della cooperazione giudiziaria,  attendono l’esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri.

Questi attengono al recepimento:

  • della decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
  • della decisione quadro 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale;
  • della decisione quadro 2009/316/GAI istitutiva del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

 

Quadro Normativo

Legge n. 114 del 9 luglio 2015

Decreto legislativo n. 29 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 35 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 36 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016

Decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005

Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008

Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002

 

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