Coronavirus. Lavoro agile anche senza accordi individuali

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Coronavirus. Lavoro agile anche senza accordi individuali

Il Governo aggiusta il tiro sul lavoro agile - smart working - nelle zone del coronavirus (COVID-19). Lo fa con il Dpcm del 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Nelle zone "rossa" e "gialla" si può attivare senza accordo scritto e per l’informativa sulla sicurezza del lavoro basta una mail al dipendente, “anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

L’articolo 2 del decreto prevede che la modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81) è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020:

  1.  per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;
  2.  per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori.

È applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Gli obblighi di informativa (art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Resta fermo l’obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti per l’attivazione dello smart working.

L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso: si tratta delle prime indicazioni sul lavoro agile ex Dpcm 23 febbraio 2020, contenente le “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020).

Le disposizioni del Dpcm del 25 febbraio 2020 producono il loro effetto dal 25 febbraio 2020 e sono efficaci, salve diverse revisioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso.

Sono state annunciate dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al tavolo con le parti sociali, altre misure emergenziali allo studio:

  • i versamenti contributivi verranno sospesi fino alla fine di marzo per le “zone rosse”;
  • sempre nelle stesse aree si potrà attingere alla cassa integrazione in deroga per le aziende sotto i sei addetti e per chi non ha strumenti di sostegno al reddito.

Sugli ammortizzatori, il Ministro spiega che si sta studiando un meccanismo di sterilizzazione delle scadenze affinché i lavoratori in cassa integrazione ordinaria o con i Fondi di integrazione salariale non rimangano senza sostegno; si derogherà dai limiti temporali.

Misure anche per lavoratori autonomi e partite Iva delle “zone rosse”: avranno un’indennità fino a 500 euro per un massimo di tre mesi.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 24 febbraio 2020 - Coronavirus, decreti in Gazzetta. Richieste Cndcec e AIDC - Moscioni

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