Costi black list con deduciblità retroattiva

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Con sentenza 4030 del 27 febbraio 2015, la Corte di cassazione chiarisce che sono deducibili da Irpef e Irap i costi sostenuti per operazioni con un Paese black list anche se la mancata indicazione separata in dichiarazione risale a prima della modifiche in vigore dal 2007.

La norma che lo prevede è retroattiva, in quanto l’omissione è comunque soggetta a sanzione amministrativa.

La modifica introdotta dalla legge 296/2006 - l’indeducibilità dei costi black list è subordinata solo alla prova dell’operatività della controparte estera e dell’effettività della transazione mentre la separata indicazione in dichiarazione dei redditi rappresenta un obbligo di carattere formale, passibile di sanzione amministrativa - anche se vigente a partire dal 1° gennaio 2007, “induce a leggerla nel senso dell’estensione dell’applicazione retroattiva anche all’abolizione del regime di assoluta indeducibilità dei costi non separatamente indicati”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 11 - Deduzione retroattiva per i costi black list - Parente

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