Coronavirus, dal DPCM 8 marzo le novità sul lavoro

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Coronavirus, dal DPCM 8 marzo le novità sul lavoro

Il governo, al fine di arginare l’epidemia da COVID-19 (cd. “Coronavirus”), ha adottato il Dpcm dell’8 marzo 2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dello stesso giorno – recante nuove e più stringenti misure sanitarie stabilendo anche ulteriori zone cd. “rosse” all’interno delle quali, o dalle quali, ridurre al massimo gli spostamenti e gli assembramenti di persone.

Il nuovo provvedimento ha inevitabilmente prodotto conseguenze anche in ambito lavorativo.

Coronavirus, spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative

Innanzitutto, nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai predetti territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Emergenza COVID-19, promuovere ferie e congedi

Il governo, inoltre, invita tutti i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, facendo salva l’incentivazione del lavoro agile (cd. “smart working”) ai sensi degli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017.

Incentivazione dello “smart working” e riunioni da remoto

Il nuovo Dpcm, infatti, all’art. 2 co. 1, lett. r) incentiva, laddove possibile, la modalità di lavoro agile, che può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.

Inoltre, le riunioni devono essere limitate e preferite le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Certificazione medica per i lavoratori in quarantena

In caso di soggetti che rientrino in Italia da territori a rischio epidemiologico, oltre a segnalarlo al medico di medicina generale o al pediatra, ai fini della propria attività lavorativa:

  • l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS;
  • in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 febbraio 2020 - Coronavirus, le conseguenze in ambito lavorativo – Bonaddio

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