Custodia cautelare: il criterio della proporzionalità deve essere slegato dal dato aritmetico

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Con sentenza n. 16085 del 22 aprile 2011 le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione forniscono delucidazioni sui principi che i giudici devono considerare nell'applicare la misura della custodia cautelare. Innanzitutto il magistrato che intende agire per la misura deve sempre considerare la situazione globale e complessiva analizzando, tra i vari parametri soggettivi ed oggettivi anche il criterio della proporzionalità che dovrà essere vagliato tanto nella fase iniziale della custodia che nel suo protrarsi.

Nel sostenere questo le Sezioni Unite si pongono in senso contrario all'indirizzo giurisprudenziale per il quale la durata della custodia deve essere strettamente legata all'entità della pena inflitta (in genere 2/3). Ciò facendo, continua la Corte, si darebbe seguito ad un sistema automatico di estinzione della custodia che contrasterebbe con l'esigenza insita nel codice di un apprezzamento non “parcellizzato” dell'iter cautelare. Va comunque considerata, nell'ambito della permanenza la proporzione tra la durata della misura in relazione alla pena inflitta per il mantenimento della custodia, ma non nel senso di cristallizzare una rigida proporzione tra i due dati.

Le Sezioni Unite concludono affermando che i principi di proporzionalità ed adeguatezza, da seguire nell'applicare la custodia cautelare, operano come parametri di commisurazione delle misure alle specifiche esigenze del caso concreto sia nel momento della scelta che durante la sussistenza della custodia.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Custodia cautelare senza automatismi - Negri

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