Da ottobre 2012 in vigore le regole della nuova Iva per cassa

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Il decreto che attua la nuova disciplina dell'Iva per cassa, previsto dall'articolo 32-bis del Decreto "Crescita e Sviluppo" (DL n. 83/2012), è in dirittura d’arrivo.

Nel rispetto dei termini previsti per l’emanazione della normativa di dettaglio (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione), il decreto attuativo dovrebbe essere firmato entro la prossima settimana.

A darne comunicazione il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, che nel corso di un'audizione alla Camera ha fatto sapere di voler rispettare la data dell’11 ottobre, dal momento che il decreto è effettivamente pronto e la fase di concertazione tra il Ministero e l’agenzia delle Entrate è conclusa.

L’entrata in vigore delle nuove regole per l’applicazione dell’Iva per cassa delimita una nuova platea di soggetti beneficiari. Il decreto Sviluppo ha, infatti, alzato da 200.000 a 2 milioni di euro la soglia massima di fatturato annuo entro la quale imprese, artigiani e professionisti possono applicare l'Iva per cassa: versare cioè l'imposta sul valore aggiunto solo dopo aver ricevuto il pagamento e non al momento di emettere la fattura.

La regola base prevede, inoltre, che per gli stessi soggetti indicati, l'imposta relativa agli acquisti divenga detraibile al momento del pagamento della fattura dei fornitori. Cessionari o committenti dei soggetti che scelgono la nuova Iva per cassa potranno, invece, detrarre l’Iva sull’acquisto all’emissione della fattura e non del pagamento.

L'imposta è, comunque, esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, ma tale limite annuale non si applica se il cliente, prima che sia trascorso un anno, é stato assoggettato a procedure concorsuali e esecutive.

Dunque, il nuovo decreto ha la finalità di definire gli aspetti portanti del sistema, specificandone il campo di applicazione e i necessari adempimenti. Resta, tuttavia, da precisare la forma attraverso la quale gli operatori dovranno manifestare l'opzione per il differimento dell'Iva.

La regola attuale per l’applicazione dell’Iva per cassa prevede la semplice annotazione della volontà su ogni fattura mediante la dicitura “Iva ad esigibilità differita". Così il cliente che riceve la fattura con tale espressa annotazione non può detrarre l'imposta fino al momento del pagamento.

Per la nuova Iva per cassa, invece, si configura un regime speciale di portata generale la cui fruizione dovrà essere formalmente comunicata. Si dovrà esercitare una specifica opzione, seguendo le modalità stabilite dall’agenzia delle Entrate.

Infine, il decreto attuativo del ministero dell’Economia ha anche il compito di indicare la data di entrata in vigore del nuovo regime, che dovrà coincidere con l’abrogazione della vecchia disciplina di cui all’articolo 7 del Dl n. 185/2008.
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