Danno risarcito prima del giudizio. Niente condanna alle spese processuali

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Danno risarcito prima del giudizio. Niente condanna alle spese processuali

Nessuna spesa, per la parte interamente vittoriosa

In tema di condanna alle spese processuali, il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Inoltre il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio, la parte poi soccombente abbia conseguito un esito favorevole.

Danneggiante che adempie prima della domanda, interamente vittorioso

Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui, ove risulti, all’esito del giudizio, che il danneggiato sia stato integralmente risarcito prima dell’introduzione del giudizio, parte interamente vittoriosa, ai fini del provvedimento di condanna delle spese processuali, deve intendersi il danneggiante che, prima della proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma ulteriore, abbia adempiuto la propria obbligazione risarcitoria.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, alle prese con una domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale tra un motociclo ed una bicicletta.

Nessuna condanna alle spese dunque, nel caso de quo, a carico delle parti originariamente convenute. Avendo le stesse, difatti, corrisposto all’attrice danneggiata una somma addirittura superiore al dovuto prima dell’instaurazione del giudizio, non erano più a tenute a versare alcunché. Stante dunque il carattere integralmente satisfattivo dell’obbligazione antecedentemente adempiuta, le stesse vanno pertanto considerate integralmente vittoriose nel giudizio successivo.

Ed invero – si legge nella sentenza n. 29604 dell’11 dicembre 2017- estinta l’obbligazione risarcitoria, la danneggiata era priva dell’interesse ad agire, non potendo siffatto interesse essere ravvisato nell’astratta enunciazione del principio di responsabilità, ove non ne sarebbe conseguita alcuna pronuncia di condanna per la mancanza di un danno (astrattamente) risarcibile.

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