DAU Periodo transitorio

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DAU Periodo transitorio

Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la spiegazione di come si compila la dichiarazione (Dau) nelle esportazioni a cura dell'acquirente non residente, dopo la nuova definizione di esportatore ex art. 1, punto 19, del regolamento Ue 2015/2446 e alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea.

Periodo transitorio: il soggetto terzo, in quanto non stabilito, può essere considerato come speditore

Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D/2016, l'acquirente non residente deve nominare un rappresentante doganale indiretto per la presentazione della dichiarazione, mentre il cedente residente (i cui dati devono essere riportati nella casella 2 del Dau) resta esportatore.

La nota prot. n. 70662 del 7 luglio 2016 emessa dalle Dogane è chiara: fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici - richiesti per l’applicazione delle disposizioni previste dal codice doganale dell’Unione - l’allegato B del RD che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l’allegato 9 del RDT, il quale prevede che le informazioni concernenti l’esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale.

Durante il periodo transitorio il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione può essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU.

Il caso delle esportazioni a cura del cessionario

In caso di esportazione di merce acquistata nell'Ue con resa Exw e trasporto a cura o nome dell'acquirente di un paese terzo, il cessionario non può assumere la veste di esportatore e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella Ue per la presentazione del Dau. In tal caso sarà esposto, nella casella 2 del Dau, come esportatore il codice Eori del venditore Ue, che realizza ai fini Iva la previsione dell'art. 8, lett. b) del Dpr 633/72, ossia una cessione all'esportazione con trasporto o spedizione fuori dell'Ue a cura del cessionario non residente.

La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale circa “la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione” può ritenersi soddisfatta, in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 30 aprile 2016 - Nuovo codice doganale - G. Lupoi

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