Decreto Alluvione. Novità per contratto a termine, ammortizzatore unico e una tantum

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Decreto Alluvione. Novità per contratto a termine, ammortizzatore unico e una tantum

Una nuova deroga alla disciplina del contratto di lavoro a termine arriva dall’iter di conversione in legge del decreto alluvione.

Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dopo aver incassato il primo via libera della Camera nella seduta del 25 luglio 2023 è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 27 luglio 2023.

Il disegno di legge, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2023, è stato in più parti emendato ed integrato con le norme per la ricostruzione post calamità.

Nell’analisi che segue ci soffermeremo sulle importanti novità per i datori di lavoro e i lavoratori.

Ammortizzatori sociali

A tutela dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali e dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, a seguito degli eventi, l’articolo 7 del decreto alluvione (decreto 1° giugno 2023, n. 61) ha previsto un ammortizzatore sociale “unico”.

Destinatari dell’“ammortizzatore unico” sono i lavoratori dipendenti del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 (rectius 2 maggio 2023, in base a quanto evidenziato dall’INPS nel messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023), risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati (si veda allegato 1 al decreto alluvione, come rettificato dal ddl di conversione in legge) e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali nonché i lavoratori dipendenti del settore privato residenti o domiciliati nei medesimi territori e impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro.

Sono inoltre beneficiari della medesima integrazione al reddito i lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.

NOTA BENE: Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 53 dell’8 giugno 2023, come integrata dal messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023.

L’ammortizzatore unico è riconosciuto dall’INPS entro il limite temporale del 31 agosto 2023 (più dettagliatamente, per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023).

Le integrazioni al reddito, di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

NOVITÀ: Il disegno di legge di conversione del decreto Alluvione prevede che tali condizioni possano essere documentate anche mediante autocertificazione (vale a dire, dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Contratti a termine

Con l’inserimento, nell’articolato del decreto-legge, del nuovo articolo 7-bis si introduce una (l’ennesima) deroga transitoria all’attuale disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Più nel dettaglio, si consente, fino al 31 agosto 2023, nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare:

  1. per un periodo massimo di 90 giorni,
  2. anche in assenza delle (nuove) causali (i.e. le condizioni giustificatrici di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), 

i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati (allegato 1 al decreto alluvione, come rettificato dal ddl di conversione) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

ATTENZIONE: Vale la pena far presente che la portata di tale deroga transitoria è di fatto circoscritta dalla previsione di legge di cui all’articolo 24, comma 1 ter, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, cd. decreto lavoro che ha azzerato il contatore per tutti i contratti stipulati (pertanto anche rinnovati e prorogati) prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto lavoro) prevedendo testualmente che “ Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

L’articolo 8 del decreto Alluvione riconosce inoltre, relativamente al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

L’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni per un importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non superiore a 3.000 euro (circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023).

L’INPS, con messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023, nel silenzio della legge, aveva confermato l’imponibile fiscale dell’una tantum in parola.

NOVITÀ: Con la conversione in legge del decreto Alluvione si riconosce espressamente che l'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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