Decreto Coesione in GU. Assunzioni agevolate con il bonus giovani, donne e ZES unica

Pubblicato il



Decreto Coesione in GU. Assunzioni agevolate con il bonus giovani, donne e ZES unica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2024 il cd. decreto Coesione.

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è in vigore dall'8 maggio 2024.

Finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno con la nuova misura denominata Resto al SUD 2.0 (articolo 18 del decreto Coesione). 

Finanziamenti per favorire l’avvio di attività libero-professionali con l'intervento denominato Autoimpiego Centro nord-Italia (articolo 17 del decreto Coesione).

Incentivi contributivi per chi assume giovani (Bonus Giovani), donne svantaggiate (Bonus Donne) o giovani nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

E ancora, incentivi contributivi per le assunzioni di giovani nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Sono queste alcune delle misure del pacchetto incentivi contenuto nel Capo IV del decreto Coesione pubblicato in GU, che sembra colmare le lacune della legge di Bilancio 2024.

NOTA BENE: Lo schema di decreto-legge recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, presentato ai sindacati dei lavoratori a Palazzo Chigi il 29 aprile 2024, è stato esaminato e licenziato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024.

Bonus assunzione in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica 

L'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un nuovo intervento agevolativo finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile e a sostenere l'avvio di nuove imprese operanti in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Alle persone disoccupate che non hanno compiuto 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'impresa con le caratteristiche definite con decreto, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

L’esonero contributivo spetta per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti under 35, nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Il limite massimo di importo riconoscibile è  pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, maè  compatibile, senza alcuna riduzione, con la super deduzione al 120% del costo del personale dipendente neoassunto a tempo indeterminato.

Le imprese avviate da soggetti disoccupati under 35 possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività di impresa.

Il contributo, esentasse, è pari a 500 euro mensili ed è erogato dall’INPS per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Ad un decreto interministeriale è affidato il compito di definire i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica nonché i criteri e le modalità di accesso ai benefici.

La concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Bonus Giovani

Torna, con qualche novità, l’esonero contributivo totale per l'occupazione giovanile stabile.

Al datore di lavoro privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assume giovani operai e impiegati, di età inferiore a 35 anni e al primo impiego stabile, è riconosciuto (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico dei datori di lavoro.

La medesima agevolazione spetta per la trasformazione del contratto di lavoro  subordinato da  tempo determinato a tempo indeterminato

L’esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi e non copre premi e contributi INAIL.

Il beneficio contributivo è fruibile nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile e nei limiti della spesa autorizzata, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero spetta nel limite massimo mensile di 650 euro

Non sono agevolate le assunzioni con contratto di apprendistato.

L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed è fruibile pro quota per i lavoratori agevolati alle dipendenze di un diverso datore di lavoro.

Nel rispetto degli altri princìpi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ad un decreto è affidato il compito di definire le modalità attuative dell’incentivo contributivo che, si ricorda, è soggetto a preventiva autorizzazione della Commissione europea.  

Bonus Donne

Mira a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il nuovo bonus donne del decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).

È rivolto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle  aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 annualmente individuate con decreto (vale a dire donne occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato).

L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Sono agevolate le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, per le quali è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il nuovo Bonus Donne è fruibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, per un periodo massimo di 24 mesi e comunque nei limiti della spesa autorizzata, nel rispetto del  Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

NOTA BENE: Per i dipendenti part time il calcolo è  ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori full time. 

Come previsto per il bonus giovani, l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Le modalità attuative sono definite con decreto. 

Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica)

Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali viene introdotto il cd. Bonus ZES unica(articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).

Si tratta di un esonero dal versamento del 100% della complessiva contribuzione datoriale, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale con qualifica non dirigenziale e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

ATTENZIONE: L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L’esonero, da cui sono esclusi premi e contributi INAIL, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, per ciascun lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Sono agevolabili i giovani che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Non sono agevolati i rapporti di apprendistato.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Anche in tal caso sarà un decreto a definire le modalità attuative dell’esonero la cui concessione è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea..

Cabina di regia per le grandi imprese in crisi

Non confermato nel testo definitivo del provvedimento, il bonus previsto, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, per l'assunzione di personale dipendente delle grandi imprese in crisi presente nella prima bozza.

I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia istituita una Cabina di regia dall'articolo 27 del medesimo decreto Coesione.

Tabella - Nuovi incentivi contributivi all'occupazione del decreto Coesione

Bonus

Target

Periodo di validità

Esonero

Limite massimo

Condizioni

Bonus Giovani

Datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano giovani under 35 a tempo indeterminato  

1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025

100% dei contributi previdenziali c/ditta

500€/mese, 650€/mese in regioni specifiche

Approvazione da parte della Commissione Europea

Bonus Donne

Datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate

1° settembre  2024 - 31 dicembre 2025

100%  dei contributi previdenziali c/ditta

650€/mese

Incremento occupazionale netto

Bonus ZES Unica

Datori di lavoro privati  che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, nella Zes Unica, over 35 disoccupati

1° settembre  2024 - 31 dicembre 2025

100% dei contributi previdenziali c/ditta

650€/mese

Approvazione da parte della Commissione Europea

Bonus settori strategici  nuove tecnologie e transizione digitale/ecologica 

Datori di lavoro privati under 35 che avviano l'attività d'impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025

1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025

100% dei contributi previdenziali c/ditta

800€/mese

Approvazione da parte della Commissione Europea

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito