Decreto Dignità in GU. Professionisti senza split payment e redditometro fermo

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Decreto Dignità in GU. Professionisti senza split payment e redditometro fermo

Dopo la firma del Presidente Mattarella, il decreto estivo del nuovo Governo Conte trova l’ufficialità. È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, il decreto legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, anche noto come “decreto dignità”.

Il provvedimento – che entra in vigore il 14 luglio - si suddivide in cinque Capi, in cui sono contenute, rispettivamente:

  • misure per il contrasto al precariato;

  • misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

  • misure per il contrasto alla ludopatia;

  • misure in materia di semplificazione fiscale;

  • disposizioni finali e di coordinamento.

Sono scattate così, da sabato, le norme più stringenti previste per le delocalizzazioni, la lotta al precariato e alla ludopatia e alcune semplificazioni fiscali.

Il decreto legge è ora all'esame delle Camere per la conversione in legge.

Capitolo fiscale

Il capitolo con i principali interventi in ambito tributario del Dl n. 87/2018 risulta molto articolato. In esso trovano spazio le norme che vanno dal recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti (articolo 7) a quelle per l’applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali (articolo 8), fino alle disposizioni in materia di redditometro (articolo 10), le disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 11) e quelle che fissano lo stop dello split payment per i professionisti.

Professionisti fuori dallo split payment

Dal 14 luglio, in virtù dell’articolo 12 del Dl n. 87/2018, entrano in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Pertanto, i professionisti sono nuovamente lasciati fuori da quel particolare meccanismo noto come “scissione dei pagamenti”, in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di PA, sono direttamente queste ultime a versare all’Erario la relativa Iva.

Nello specifico, fuoriescono dalla disciplina:

  • i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto;

  • ne restano invece compresi gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto.

Per i professionisti non residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, prevale il meccanismo del reverse charge su quello dello split paymente e, quindi, se il servizio è reso ad un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’Iva sarà comunque dovuta mediante l’inversione contabile.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 15 luglio 2018, ossia dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl n. 87/2018.

Pertanto, per capire quale regime Iva applicare si deve guardare alla data di emissione della fattura, che indica se vi è obbligo o meno di applicare lo split payment.

Fattura ante 14 luglio 2018

Per le prestazioni per le quali è emessa fattura fino al 14 luglio, il professionista inserisce nella fattura elettronica la lettera “S” (fattura soggetta a split payment) e indica l’imponibile, la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e l’Iva.

La fattura non partecipa alla liquidazione di periodo e il professionista non versa Iva all’Erario.

L’ente che riceve la fattura trattiene e versa all’Erario la ritenuta d’acconto e l’Iva o, in alternativa, compensa l’Iva in vendite e acquisti.

Fatture emesse dopo il 14 luglio 2018

Dal 15 luglio, il soggetto titolare di partita Iva emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”.

In tal modo, il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione.

Il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’Erario.

Contrasto alla delocalizzazione

Per le imprese che delocalizzano dopo aver ricevuto un aiuto di Stato sono previste, oltre alla restituzione dell’incentivo, anche delle sanzioni.

Infatti, il Decreto Dignità prevede espressamente che le imprese che trasferiscono entro 5 anni l’attività o “una sua parte” dal sito produttivo per cui hanno ricevuto un aiuto di Stato che prevede un investimento produttivo dovranno restituirlo.

Se il trasferimento avviene, però, all’interno della Ue o in Italia dovranno restituire l’importo più gli interessi (maggiorati di 5 punti); mentre, se il trasferimento avviene fuori dalla Ue, le imprese saranno tenute anche a pagare una sanzione che va da due a quattro volte l’importo del beneficio.

Revoca proporzionale degli aiuti di Stato in base ai livelli di riduzione dell’occupazione

La stretta interessa non solo le imprese che delocalizzano, ma anche quelle che riducono l'occupazione dopo aver incassato una agevolazione che prevede “la valutazione dell’impatto occupazionale”.

È espressamente prevista, infatti, la revoca dei benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli “addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dall'aiuto” nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento.

Si decade dall’incentivo in caso di una riduzione dei livelli di occupazione superiore al 10%.

La revoca è proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, ma diventa totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Redditometro in attesa di un nuovo decreto attuativo e nuovo calendario per lo spesometro

Lo strumento di accertamento del redditometro, anche se poco utilizzato, non è stato abolito, ma messo in stand by.

Il Dl 97/2018, infatti, abroga il provvedimento attuativo varato dal Mef – il DM 16 settembre 2015 - che quindi non consente più di ricorrere a questo tipo di controllo dall’anno d’imposta 2016 e successivi. Il provvedimento verrà sostituito da un nuovo decreto sugli indici di capacità contributiva, che potrà essere adottato dal Mef sentite l’Istat e le associazioni dei consumatori.

Il decreto estivo interviene anche sullo spesometro ed, in particolare, sul suo calendario, ossia l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018.

Per la trasmissione del terzo trimestre ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2019, mentre le due scadenze per l’invio semestrale saranno 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) e 28 febbraio 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 luglio 2018 - Decreto dignità. Anc: bene sullo split payment per i professionisti, male sullo spesometro – G. Lupoi

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