Decreto PA e sport. Immigrazione: ingressi fuori quota anche per imprese operanti all’estero

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Decreto PA e sport. Immigrazione: ingressi fuori quota anche per imprese operanti all’estero

Prosegue l’iter al Senato del disegno di legge del decreto PA e sport.

Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è stato licenziato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 2023.

Sono numerose le novelle al testo del disegno di legge apportate alla Camera dei deputati. Tra queste si segnalano quelle in materia di immigrazione o, più esattamente, sull’ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari.

Vediamo di cosa si tratta.

Ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari

L’articolo 27 del T.U. immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) prevede, per alcune categorie di lavoratori stranieri, la possibilità di ingressi in Italia, per motivi di lavoro, fuori quota.

Più nel dettaglio, si tratta dei seguenti lavoratori:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

 m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;

 r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

 r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Novità del decreto PA e sport

L’articolo 24, comma 5-bis, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 giugno 2023, n. 75, aggiunge a queste categorie di lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote una nuova fattispecie di soggetti.

Si tratta dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano.

Per effetto della modifica operata al comma 1-ter, il nulla osta al lavoro anche per tali stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Si ricorda che la comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

È bene far notare che l’articolo 24, comma 5, del decreto PA e sport prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

Tale disposizione, presente già nel decreto-legge in via di conversione, non è stata oggetto di modifica.

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