Definiti i “tetti” per la cassa integrazione

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Con circolare 11/2009, del 27 gennaio, l’Inps individua gli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi al 2009. Così, dal 1° gennaio 2009, l’importo della retribuzione mensile – che è soglia per l’applicazione del secondo massimale – è fissato in 1.917,48 euro. Vale anche per la misura iniziale dell’indennità di mobilità che spetta per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008. Resta fissato in 579,49 euro (che al netto della riduzione del 5,84% corrisponde a 545,65 euro) l’importo da versare ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (legge 427/75).
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