Definizione agevolata enti locali. Chiarimenti su trasmissione deliberazioni

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Definizione agevolata enti locali. Chiarimenti su trasmissione deliberazioni

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti circa la trasmissione delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 1/DF, con la quale ha fatto chiarezza sulle disposizioni di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, come modificati dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del cosiddetto Milleproroghe.

Deliberazioni enti locali su definizione agevolata e opposizione allo stralcio, normativa

La circolare ministeriale ricorda la normativa così come è stata di recente modificata.

In primo luogo, si richiama il comma 205 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 secondo il quale ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

In alternativa, il nuovo comma 221-bis aggiunto dalla Legge di conversione del Dl 198/2022, dispone che ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023 che alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e alla Corte di cassazione, si applichino le disposizioni sull'accordo conciliativo o sulla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

NOTA BENE: Il termine controversie si deve considerare genericamente, includendo anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale.

Infine, si richiama anche il comma 229-bis che stabilisce che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, possono farlo sino al 31 marzo 2023.

In alternativa, entro questa stessa data, gli enti territoriali possono adottare un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in questione ai debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

MEF, chiarimenti su invio deliberazioni degli enti locali

Nella circolare n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze del MEF specifica che il Legislatore con le suddette novità, con riferimento agli enti locali, ha voluto introdurre una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet www.finanze.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria.

NOTA BENE: Pertanto, le delibere sullo stralcio dei mini-ruoli e quelle sulle sanatorie approvate dagli enti locali, in deroga al criterio della pubblicità costitutiva, acquistano efficacia con la sola pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Tuttavia, aggiunge il MEF che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici.

ATTENZIONE: La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’inserimento del testo delle delibere in questione nel Portale del federalismo fiscale, di cui all’articolo 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, nelle apposite sezioni dedicate ai singoli istituti descritti.

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