Definizione agevolata esclusa per le liti impugnabili solo per revocazione

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Definizione agevolata esclusa per le liti impugnabili solo per revocazione

Precisazioni della Corte di cassazione sulle controversie che possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti fiscali, ex art. 1, comma 192, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Ai sensi di tale disposizione, in particolare, si prevede che la definizione agevolata si applica alle controversie tributarie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della medesima legge e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Ebbene, per la Suprema corte, tale previsione ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione.

Per queste ultime, quindi, deve essere disattesa l'eventuale richiesta di sospensione del giudizio.

Rottamazione lite: possibile se la controversia è ancora pendente

I principi sono stati puntualizzati nel testo dell'ordinanza di Cassazione n. 19454 del 10 luglio 2023, pronunciata in riferimento ad una vicenda in cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ai soci di una Srl degli avvisi di accertamento.

Dopo che i giudici di merito avevano accolto l'impugnazione dei contribuenti, l'Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Suprema corte la quale aveva ribaltato il verdetto cassando la decisione di secondo grado con rinvio alla CTR.

Contro la decisione emessa dagli Ermellini, i contribuenti avevano proposto ricorso per revocazione, con cui avevano contestato un grave errore di fatto.

Durante la pendenza del giudizio, inoltre, gli stessi avevano domandato la sospensione del procedimento, essendo intenzionati ad avvalersi della normativa sulla rottamazione delle controversie tributarie.

Istanza, questa, giudicata meritevole di accoglimento dalla Sezione tributaria della Cassazione: la decisione oggetto di istanza di revocazione aveva disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e la lite, di fatto, risultava ancora pendente.

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