Atti penali, deposito digitale e cartaceo durante la fase transitoria

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Atti penali, deposito digitale e cartaceo durante la fase transitoria

Dal ministero della Giustizia giungono nuove indicazioni per quanto riguarda il deposito telematico degli atti penali.

Con nota del 25 luglio 2023, indirizzata ai Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti di appello, il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni fa riferimento agli atti indicati all'art. 1 del DM del 4 luglio 2023 qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 150/2022.

Relativamente a tali atti, il ministero precisa di ritenere che le modalità di deposito sono, alternativamente:

  • deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali - PDP);
  • mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • modalità cartacee.

Obbligo PDP differito, via libera a depositi via Pec e cartacei

Nella nota viene fatto richiamo al DM del 18 luglio 2023 con cui è stato disposto lo slittamento dell'efficacia del richiamato DM del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori dei 103 atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 del medesimo decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

La predetta efficacia, si rammenta, decorre ora dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del D. Lgs. n. 150/2022 (non più, quindi, dal 20 luglio 2023, come originariamente previsto).

Nel periodo transitorio, pertanto, negli uffici indicati dal decreto del ministro della Giustizia sarà possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.

Nel frattempo, per gli atti indicati, il deposito potrà avvenire sia in modalità telematica (PDP o PEC) che cartacea mentre, come detto, l’obbligo di deposito esclusivamente mediante il portale decorrerà solo 15 giorni dopo la pubblicazione dei prescritti regolamenti.

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