Deposito bilanci al Registro Imprese, pronto il manuale 2023

Pubblicato il



Deposito bilanci al Registro Imprese, pronto il manuale 2023

Unioncamere ha reso disponibile sul proprio sito web il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2023".

Il nuovo manuale ha la finalità di facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

Si tratta di un valido strumento che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2023.

Il Manuale aggiornato alla data del 27 febbraio 2023, tiene conto delle proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre che della nuova definizione di Pmi in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese (articolo 2435-ter del Codice civile).

Per questa ragione la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.

NOTA BENE: La tassonomia 2018-11-04 è l’evoluzione della tassonomia 2017-07-06 ed è utilizzata per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post Dlgs. n. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva. Tale tassonomia, come la precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL.

La tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, invece, è da usare per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante Dlgs. n. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

NOTA BENE: Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

Bilancio in forma ordinaria e abbreviata

Il Manuale ricorda che ai sensi dell’articolo 2423 del Codice civile, gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria che è costituito dai seguenti prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:
● Stato Patrimoniale,
● Conto Economico,
● Rendiconto Finanziario,
● Nota Integrativa.

Il bilancio in forma abbreviata, invece, può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):

1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

l bilancio abbreviato è composto dai seguenti prospetti contabili:

● Stato Patrimoniale,
● Conto Economico,
● Nota Integrativa.

Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art.2428 c.c. sono esonerate dalla Relazione sulla gestione.

Inoltre, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

NOTA BENE: Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Bilancio delle micro-imprese

Il Manuale di Unioncamere da utilizzare per la campagna bilanci 2023, come anticipato, tiene conto della nuova definizione europea di micro-imprese.

Si ricorda che nel nostro ordinamento è l’articolo 2435-ter c.c., rubricato “Bilancio delle micro imprese”, che definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

Si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario; della Nota Integrativa (quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino determinate informazioni); della relazione sulla gestione (sempre alla presenza di alcune specifiche in formazioni nello Stato patrimoniale).

Dunque, le micro-imprese possono presentare il bilancio d’esercizio composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, con struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

ATTENZIONE: Se le stesse volessero, comunque, presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni che consentono di redigere il bilancio nella forma prevista per le micro-imprese.

Termini e modalità di presentazione del bilancio

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione.

ATTENZIONE: Il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi, quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, oppure oltre tale termine, ma entro 180 giorni, se lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Per la predisposizione e l’invio dei bilanci si possono utilizzare le seguenti modalità:

  1. “DIRE” è il servizio online delle Camere di Commercio, raggiungibile all’indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci, senza l’installazione di un software specifico;
  2. Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica.

Per il deposito del bilancio è utilizzabile il modulo B.

Le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l’elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S.

ATTENZIONE: Per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci.

Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità, i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa devono essere depositati anche in formato PDF/A.

NOTA BENE: Il bilancio in XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore/liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.

Deposito bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del gruppo deve essere depositato contestualmente al deposito del bilancio di esercizio ovvero entro trenta giorni dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio di esercizio stesso.

NOTA BENE: Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configura come unico adempimento, ai sensi dell’art 42 del D.Lgs. 127/1991; pertanto, le imprese che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta in sede di deposito del bilancio di esercizio.

Pur essendo un unico adempimento, non si può, però, per esigenze funzionali, depositare i due bilanci mediante un’unica pratica.

Pertanto, immediatamente dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che depositano il bilancio consolidato presenteranno un’ulteriore pratica utilizzando il modulo B e indicando nel modulo NOTE/XX gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario, al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito