Dipendente contagiato al lavoro: misure inadeguate, datore risarcisce

Pubblicato il



Dipendente contagiato al lavoro: misure inadeguate, datore risarcisce

La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico.

Misure di sicurezza, informazione ai dipendenti e controllo anche nella fase dinamica

Ai sensi di tale ultima disposizione, si rammenta, l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il datore di lavoro, pertanto, quale garante ultimo della incolumità psico-fisica dei lavoratori, non deve limitarsi a predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie e ad informare i dipendenti delle stesse, essendo tenuto, altresì, ad attivarsi e controllarne, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservazione.

Gli obblighi che l’art. 2087 c.c. impone al datore in tema di tutela delle condizioni di lavoro, infatti, non si riferiscono solo alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che egli fornisce o deve fornire, ma si estendono anche alla fase dinamica dell’espletamento del lavoro e all’ambiente lavorativo.

Patologia contratta durante lo svolgimento del lavoro

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26512 del 20 novembre 2020, pronunciata nell’ambito di una causa avanzata da un medico al fine dell’accertamento della responsabilità della datrice di lavoro in ragione dell’epatopatia cronica attiva HCV correlata da lui contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro.

In particolare, il medico asseriva che la sua patologia era conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice, di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell'art. 2087 c.c.

La Corte di Appello, accogliendo le sue deduzioni, aveva dichiarato la responsabilità della parte datoriale e, quindi, condannato quest’ultima al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma complessiva di 80mila euro, oltre accessori, come per legge.

La datrice aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto che – a suo dire - la responsabilità era stata riconosciuta sull’erroneo assunto che non erano state predisposte adeguate misure di sicurezza.

Onere della prova a carico del datore

Gli Ermellini hanno disatteso le doglianze della ricorrente, sottolineando come, nel caso di specie, l’onere della prova gravava sul datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Nel caso esaminato, invece, parte datoriale si era limitata ad eccepire la genericità delle allegazioni del dipendente, senza provare di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare il contagio in oggetto, con particolare riferimento alla totale sterilizzazione degli ambienti di lavoro e senza nemmeno contestare il nesso eziologico accertato in sede di riconoscimento della causa di servizio.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito