Dirigenti (Confapi) e Autoferrotranvieri: previdenza complementare e maternità

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Dirigenti (Confapi) e Autoferrotranvieri: previdenza complementare e maternità

In data 18 maggio 2006, Asstra e Federmanager hanno sottoscritto l'accordo sulla previdenza complementare e sul trattamento di maternità per i dirigenti di imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna (ex Fenit) iscritti al Previndapi.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convengono quanto segue:

 

a) per i dirigenti di cui all'accordo 26 ottobre 1989, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:

- con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di euro 100.709,10 annui e nel 4% della medesima retribuzione globale lorda eccedente il predetto limite e fino a euro 145.000,00;

- con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di euro 150.000,00;

b) per i dirigenti di cui all'accordo 6 febbraio 1996, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:

- con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita fino al limite di euro 93.500,00 annui;

- con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di euro 100.000,00 annui;

c) la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 26 ottobre 1989 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a), mentre la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 6 febbraio 1996 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto b). In entrambi i casi la contribuzione dovuta dal dirigente è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti d'importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, rispettivamente dai predetti punti;

d) agli effetti dei precedenti punti a), b), c), si fa riferimento ai fini della determinazione della retribuzione globale lorda a tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o degli indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti in servizio di cui all'accordo 6 febbraio 1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

e) con effetto dal 1° gennaio 2006 viene abolito l'ulteriore limite alla contribuzione dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare;

f) i versamenti per l'adeguamento alle nuove misure previste dal presente accordo dei contributi afferenti il primo trimestre 2006, verranno effettuati dalle imprese, anche per la quota a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione, contestualmente al versamento del secondo trimestre del 2006;

g) il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;

h) si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

 

MATERNITA'

Le parti convengono quanto segue:

 

- i commi 5 e 6 dell'art. 11 del Ccnl 21.12.2004, vengono così sostituiti:

5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.

6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

- Il comma 7 del medesimo art. 11 è abrogato.

Anche in
  • Guida al Lavoro, p. 69-70 - Dirigenti (Confapi) e Autoferrotranvieri: previdenza complementare e maternità - Verbale di accordo del 18 maggio 2006

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