Dispositivo al semaforo non viola privacy

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Dispositivo al semaforo non viola privacy

E’ da ritenersi valido, senza che possa rilevarsi alcuna violazione alle norme sulla privacy, l’accertamento di infrazione rispetto alle regole stradali effettuato per tramite di dispositivo posto all’incrocio semaforico, anche se non segnalato.

Discipline differenti

Le discipline che attengono alla tutela dei dati personali, da un lato, e alla circolazione dei veicoli, dall’altro, operano su piani differenti.

Così, un’ipotetica violazione dell’obbligo di informativa di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 costituisce un illecito rispetto al sistema di garanzia predisposto per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da apposito apparato sanzionatorio.

La predetta violazione, tuttavia, non spiega effetto con riferimento alla contestazione dell’illecito relativo al Codice della strada, nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo si dolga di non essere stato preavvertito della presenza di un dispositivo di rilevazione delle infrazioni.

L’informativa di cui al citato articolo 13, difatti, non è diretta a orientare la condotta di guida del trasgressore.

Ne consegue che, qualora nella fattispecie non si rinvenga la questione dell’inosservanza di una informazione diretta a scopi inerenti alla circolazione e, segnatamente, a preavvertire il conducente del rischio della commissione di infrazioni rilevate dalle apparecchiature a ciò deputate, non si possa porre un problema di invalidità dell’accertamento.

Informativa richiesta da Codice stradale

Per contro, quando è la stessa disciplina del Codice della strada ad esigere che agli automobilisti sia data informazione della presenza di apparecchiature di controllo del traffico, la mancanza dell’informazione medesima non è priva di effetto ma determina la nullità della sanzione.

E’ questo il caso della previsione di cui all’articolo 4 del Decreto legge n. 121/2002 ai sensi della quale della presenza dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del Codice stradale debba essere data informazione agli automobilisti.

Dispositivo non equiparabile a videosorveglianza

Detti assunti sono stati resi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8415 del 27 aprile 2016, con la quale è stato respinto il ricorso promosso da un automobilista che si era opposto a due verbali di accertamento irrogatigli per aver marciato con il veicolo in presenza di semaforo con il segnale rosso.

L’opponente aveva dedotto, al riguardo, che la contestazione era avvenuta a seguito di rilievo fotografico effettuato da impianto di rilevazione automatica non segnalato e, quindi, posto in violazione della tutela alla riservatezza.

Di contro, i giudici di merito avevano evidenziato che l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia locale per rilevare l’attraversamento semaforico all’incrocio non era equiparabile a un impianto di videosorveglianza, posto che la riproduzione fotografica non aveva ad oggetto il conducente, il quale non era identificabile.

Il dispositivo impiegato per l’accertamento delle violazioni, ossia, non era uno strumento atto al trattamento dei dati personali, onde non erano applicabili le norme sancite a tutela della riservatezza.

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