Distacchi transnazionali nell’autotrasporto su strada. Novità

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Distacchi transnazionali nell’autotrasporto su strada. Novità

Con riferimento al distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada si segnala la pubblicazione del decreto legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023 (G.U. n. 67 del 20 marzo).

Il provvedimento introduce disposizioni attuative della direttiva Ue 2020/1057 ed è entrato in vigore il 21 marzo.

Di rilevanza sono le integrazioni e le modifiche apportate al Dlgs. n. 136/2016, con particolare riferimento alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

Distacchi transnazionali: comunicazioni obbligatorie

Al fine di chiudere la procedura d’infrazione verso l’Italia da parte della UE, viene modificato il termine fissato per l'invio della CO di distacco in relazione a tutte le prestazioni di servizi: invece che “entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco” la trasmissione può avvenire “al più tardi all'inizio del distacco”.

Distacchi transnazionali: obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente

Il nuovo articolo 12-sexies aggiunto al Dlgs 136/2016 prevede obblighi amministrativi correlati alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI (regolamento UE n. 1024/2012).

La dichiarazione di distacco deve contenere:

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) il numero di targa dei veicoli a motore;

g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Tali informazioni devono essere aggiornate dal trasportatore entro cinque giorni dall'evento che ne determina la modifica.

Inoltre, il trasportatore deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione – in formato cartaceo o elettronico – una serie di documenti, tra cui:

  • la copia della dichiarazione di distacco;
  • le registrazioni del tachigrafo;
  • ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto svolte in Italia.

Sanzioni

Il nuovo Dlgs 27/2023 detta anche il sistema sanzionatorio.

Se non si ottempera all’obbligo di trasmettere non oltre l'inizio del distacco una dichiarazione all'IMI con i dati della prestazione è prevista una sanzione da 2.500 a 10.000 euro; la stessa si applica al trasportatore che non si assicura che il conducente abbia la documentazione necessaria. Invece, in caso di mancata o errata comunicazione delle informazioni circa la dichiarazione di distacco si va incontro alla sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

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