Divieto di ricevere atti proibiti. L'asserita nullità degli atti va verificata per ciascuno di essi

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Con la sentenza n. 25408 del 12 novembre 2013, la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso presentato da un notaio contro la decisione di conferma della sanzione disciplinare inflittagli ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 89/1913 (Legge notarile), ha affermato il principio di diritto secondo cui il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi del citato articolo, “comprende solo atti la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca”; ne consegue l'esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome (e conto) siano redatti.

E non si può pervenire a diverse conclusioni – si legge nel testo della decisione - valutando unitariamente una serie di atti alla luce della unitarietà dello scopo illecito, assumendo come possibile una lettura congiunta dell'art. 28 e dell'art. 147 della stessa legge, che invece disciplinano illeciti radicalmente diversi collegandoli a diverse sanzioni; una simile interpretazione, infatti, si risolverebbe nella creazione giurisprudenziale di una condotta illecita dagli incerti confini, in violazione del principio di legalità e tipicità, tutelato dalla Costituzione e del diritto di difesa.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. V – Notai, proibizioni con paletti – Domanico

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