DL bollette, proroghe e novità per la tregua fiscale

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DL bollette, proroghe e novità per la tregua fiscale

Con la pubblicazione gazzetta ufficiale (n. 76 del 30.03.2023) del decreto cd. ”bollette” (DL n. 34/2023) - in vigore dal 31 marzo 2023 - sono state emanate ulteriori importanti disposizioni in materia di "tregua fiscale". Le stesse disposizioni sono corredate anche da norme di “interpretazione autentica” che chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale nonché della definizione agevolata delle liti pendenti.

Con l’articolo 19 del D.L. n. 34/2023, in particolare, si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della definizione agevolata delle violazioni formali. Infatti, slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) il termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni “formali “(ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Per effetto del differimento, entro il prossimo 31 ottobre occorrerà procedere al versamento dei 200 euro per ciascun periodo d’imposta ovvero della prima rata di quanto dovuto; mentre, resta fermo al 31 marzo 2024 il termine entro cui rimuovere la correlata violazione.

Per quanto concerne il ravvedimento cd. "speciale", l’articolo 19 del D.L. 34/2023 dispone lo slittamento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 non solo del termine per il pagamento delle somme dovute ovvero della 1° rata ma anche del termine previsto per rimuovere la violazione. Sempre in materia di ravvedimento cd. “speciale”, all’articolo 21 del D.L. 34/2023 sono previste specifiche norme di “interpretazione autentica”. Nello specifico, viene chiarito, tra gli altri, che:

  • sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni “rilevabili “a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 nonché le violazioni di natura “formale” definibili ai sensi dell’articolo 1, co. da 166 a 173 della legge n. 197/2022;
  • sono regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973, anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Tra le ulteriori disposizioni previste dalla novella norma si rileva la possibilità di:

  • definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di  recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma  divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso  tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a  1/18 di quelle irrogate, con il versamento del quantum “rideterminato” entro il 30 aprile 2023;
  • estendere l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione  riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e  di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
  • sanare gli omessi/carenti versamenti delle rate riguardanti specifici istituti definitori anche se la notifica della cartella di pagamento o un atto di intimazione è intervenuta successivamente all’1.1.2023.
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