Dl fiscale Bonus investimenti pubblicitari incrementali, anche stampa online

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Dl fiscale Bonus investimenti pubblicitari incrementali, anche stampa online

Anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 c'è il credito di imposta previsto, ex Dl 50/2017, per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente ed aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Sarà un Regolamento di attuazione a disciplinare i nuovi aspetti, non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate, del bonus.

Si tratta del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, che è stato esteso dal Dl fiscale (decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito e in attesa di pubblicazione su G.U.), all'articolo 4:

  • agli enti non commerciali,

e

  • per investimenti effettuati sulla stampa online.

Due agevolazioni in una

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Dunque, si potranno ottenere due bonus.

Incrementi della pubblicità sulla stampa online

Le modifiche prevedono che per il 2018 il credito di imposta sia concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro.

Di questi, una quota (20 milioni) sarà destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online:

  • effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017;
  • se il loro valore supera almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Restano esclusi dalla novità gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Contenuti principali del Regolamento di prossima adozione

Intanto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Consiglio dei Ministri, nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, ha deciso di pubblicare un documento del 24 novembre 2017, che contiene le informazioni essenziali sull'agevolazione, le quali anticipano i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Domanda

La domanda di fruizione del beneficio è nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda, tuttavia, i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questa ipotesi sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, dotate necessariamente della figura del direttore responsabile.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 30 novembre 2017 - Decreto fiscale Niente Durc dall'Inps a chi aderisce alla rottamazione bis - G. Lupoi

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