Dl fiscale. Versamento delle rate della rottamazione-bis per la rottamazione-ter

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Dl fiscale. Versamento delle rate della rottamazione-bis per la rottamazione-ter

Pagare le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 – rottamazione-bis – per accedere alla nuova rottamazione “ter”.

E’ questa la possibilità data a coloro che, entro il 7 dicembre 2018, si mettono in regola, con pagamento in unica soluzione, con le somme dovute per aver aderito alla rottamazione-bis. Lo ricorda il comunicato stampa del 30 novembre 2018 di Agenzia delle entrate-Riscossione.

E’ il decreto legge n. 119/2018, attualmente in fase di conversione in legge, che ha stabilito che chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della rottamazione-bis aventi scadenza a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre 2018; questo consentirà di accedere ai benefici previsti della nuova definizione agevolata, la rottamazione-ter.

Quindi, il pagamento delle vecchie rate dovute comporta il differimento dei pagamenti relativi alle somme residue “rottamate” (con scadenza novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartite in cinque anni a partire dal 31 luglio 2019.

Con l’adesione alla definizione agevolata, si dovrà pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non sono dovuti interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge.

La nuova definizione agevolata delle cartelle comprende, dispone il Dl 1199/2018, i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Mancata adesione alla chiamata del 7 dicembre

Coloro che non ottemperano al pagamento, entro il 7 dicembre, delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis, non avranno possibilità di aderire alla rottamazione-ter; inoltre l’Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le procedure di riscossione.

Come si effettua il pagamento

La regolarizzazione avviene effettuando il semplice pagamento del dovuto, senza somme aggiuntive, utilizzando i bollettini Rav con le scadenze di luglio, settembre e ottobre, ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione (la copia può essere richiesta sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Non è necessario, si precisa, presentare alcuna istanza.

Il pagamento può avvenire:

  • presso la banca del contribuente;
  • agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
  • con internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • sul portale di Agenzia delle entrateRiscossione;
  • con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • direttamente agli sportelli.

Il comunicato del 30 novembre avvisa che è possibile compensare tali tributi con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 novembre 2018 - Decreto fiscale. Emendamento omnibus approvato. Ora in Senato – G. Lupoi

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