Decreto proroghe fiscali in CdM. Novità per tax credit energia e forfetari

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Decreto proroghe fiscali in CdM. Novità per tax credit energia e forfetari

La bozza del nuovo decreto legge del Governo Meloni, ridenominato Dl “Proroghe Fiscali”, con all’interno una serie di slittamenti di termini legislativi, si appresta ad essere analizzato oggi, 27 settembre, dal Consiglio dei Ministri.

Sul tavolo, insieme a questo provvedimento, anche la Nota di aggiornamento al DEF, con le stime di crescita e deficit e tutti i numeri sulle risorse disponibili con cui costruire la Manovra finanziaria per il prossimo anno.

Nel nuovo provvedimento dovrebbero confluire una serie di proroghe, alcune delle quali già inserite nella prima bozza del Dl Energia, varato dal Governo nella riunione del 25 settembre, ma poi saltate all’ultimo minuto.

Vediamo quali saranno i principali differimenti dei termini legislativi.

Tax credit energia e gas I e II trimestre 2023. Compensazione anticipata

La bozza del decreto legge sulle prossime proroghe fiscali, dovrebbe anticipare, dal 31 dicembre al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Si tratta dei crediti d’imposta, già previsti nel 2022, per le imprese energivore e non, gasivore e non, che consumano energia elettrica e gas e che hanno subito incrementi nei prezzi di acquisto, i quali sono stati replicati anche per il 2023 dalla Legge n. 197/2023 e dal Dl n. 34/2’23.

La misura del tax credit è abbastanza sostenuta per il primo trimestre 2023, collocandosi:

  • sul 45% del costo sostenuto (in presenza dei requisiti di legge) per le imprese energivore e non e gasivore;
  • sul 35% per le imprese non gasivore.

Per il secondo trimestre dell’anno, invece, i suddetti crediti sono stati dimezzati, fissandosi ad un’aliquota del 20% tranne che per il gas delle imprese non gasivore che hanno un credito del 10%.

NOTA BENE: Come già accaduto per l’anno precedente, i crediti d’imposta del primo e secondo trimetre 2023 possono essere utilizzati solo in compensazione con debiti fiscali e contributivi nel modello F24, senza scontare i limiti di importo annuale. In alternativa, l’impresa può cedere il credito a terzi effettuando una apposita comunicazione telematica alle Entrate.

SCADENZA: Il termine ultimo per operare la compensazione dei crediti del primo e secondo trimestre 2023 è fissato entro il 31 dicembre 2023 ai sensi, rispettivamente, del comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e dell’articolo 4, comma 7, del decreto Bollette (D.L. n. 34/2023).

Il credito eventualmente non compensato o non ceduto entro tale scadenza viene perso, non potendo essere riportato in avanti né chiesto a rimborso.

Con il decreto proroghe (articolo 6 della bozza), il termine del 31 dicembre dovrebbe essere anticipato di 45 giorni e spostarsi così al 15 novembre 2023.

Pertanto, a seguito di tale stretta, l’utilizzo dei tax credit del I e del II trimestre 2023 dovrà essere effettuato in F24 in anticipo, a pena di decadenza, con conseguente modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate (con nuovo provvedimento) del termine - attualmente fissato al 18 dicembre – entro cui si può procedere a comunicare la cessione di questi crediti.

Forfetari, al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS

Una soluzione allo studio del MEF già da tempo e che ora potrebbe essere inserita all’interno del decreto “Proroghe” oggi in Consiglio dei Ministri è quella di far slittare al 2024 l’obbligo di compilazione dei campi del quadro RS da parte dei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario.

Trattasi di un adempimento considerato molto complesso e, di conseguenza, poco in linea con la volontà di una semplificazione contabile prevista per chi aderisce al regime forfetario.

Basti, al riguardo, ricordare che proprio in questi giorni i contribuenti forfetari stanno ricevendo diverse lettere di compliance dall’Amministrazione finanziaria per inadempienze informative sul quadro RS.

Il tutto ha scatenato una serie di proteste da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti e dei sindacati dei commercialisti, che già, da tempo, avevano avviato un dialogo costruttivo con il viceministro all’Economia per richiederne un diverso inquadramento normativo.

La soluzione allo studio del viceministro all’Economia, Maurizio Leo, è quella di inserire una norma all’interno del decreto Proroghe per far slittare al 2024 l’obbligo di compilazione dei campi del quadro RS da parte dei forfettari.

I commercialisti hanno espresso apprezzamento per la conclusione della vicenda.

Dl Proroghe fiscali, gli altri slittamenti

Nell’ambito del decreto sulle proroghe fiscali è atteso anche lo slittamento di una serie di altri appuntamenti di rilievo.

Da ricordare, in primo luogo:

  • lo slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il prossimo 30 settembre, che dovrebbe essere confermato al 30 novembre prossimo;
  • lo slittamento al 15 novembre 2023 dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023
  • la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti di reddito ed età, di presentare le domande volte a ottenere, dal Fondo di garanzia per la prima casa, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui prima casa.
  • le proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione, di fondo indennizzi risparmiatori e di riorganizzazione del Ministero del Lavoro;
  • una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (termini scaduti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023), per i soggetti che avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023: versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

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