Dogane, decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Chiarimenti

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Dogane, decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Chiarimenti

In concomitanza del primo anniversario dell’invasione russa nei territori dell’Ucraina (il 24 febbraio), sabato 25 febbraio 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il “decimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Russia in risposta al protrarsi della guerra.

Il nuovo “pacchetto” comprende ulteriori misure sanzionatorie, di natura non prettamente doganale, previste dai seguenti regolamenti:

  1. Regolamento del Consiglio (UE) 2023/426 del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure di carattere finanziario;
  2. Regolamento di esecuzione (UE)2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità oggetto di misure restrittive.

Inoltre, il nuovo pacchetto, contenuto nel Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023, prevede, oltre all’introduzione di nuove misure sanzionatorie e all’ampliamento di quelle già esistenti, anche l’introduzione di una serie di nuove deroghe.

NOTA BENE: Tra le deroghe più significative, da evidenziare una deroga generale ai divieti di importazione nell'UE delle merci originarie/provenienti dalla Russia.

Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso, in data 3 marzo, con il quale cerca di far luce sulle nuove restrizioni adottate, anche se queste non hanno una natura strettamente doganale.

Decimo pacchetto sanzioni, divieti all’esportazione e all’importazione. Relative deroghe

Per quanto riguarda i divieti all’esportazione si ricorda che è stato stabilito che il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

Nell'ambito dei beni e delle tecnologie per l'aviazione o l'industria spaziale, vengono ora introdotte nuove deroghe in base alle quali il noto divieto di esportazione, limitatamente alle merci elencate nella parte D di cui all'allegato XI, non opera all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti

Per quanto riguarda i beni per il rafforzamento delle capacità industriali russe, sono state previste alcune eccezioni al divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe.

In particolare, vengono ora introdotte nuove deroghe alla misura sanzionatoria in questione, stabilendo che il divieto di esportazione non si applica, nei seguenti casi:

  • all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, aventi ad oggetto i prodotti elencati nell'allegato XXIII, parte C, ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 ai quali continua ad applicarsi il paragrafo 3 del medesimo articolo;
  • in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII parte C, quando ciò è necessario per la produzione di beni in titanio strettamente necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

Per quanto riduarda i divieti all’importazione sono introdotte nuove deroghe che prevedono che il divieto di importare non si applichi, all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3decies, par.1, Reg. 833/2014) relativamente alle merci di cui all'Allegato XXI, parte C.

Inoltre, è previsto che le autorità doganali, a determinate condizioni, possano svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione ma sono state bloccate in applicazione del Regolamento 833/2014, purché siano state presentate in dogana conformemente all'art. 134 CDU. Le stesse devono essere state introdotte nel territorio UE prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione e comunque prima del 26 febbraio 2023. Le autorità doganali non applicano le suddette deroghe se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.

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