Dogane, istruzioni per gestire i veicoli sequestrati e confiscati per contrabbando

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Dogane, istruzioni per gestire i veicoli sequestrati e confiscati per contrabbando

Con la circolare n. 12 dell’11 maggio 2023, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni ai propri uffici per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D., nonché per l’eventuale affidamento/assegnazione nelle ipotesi, rispettivamente, di sequestro e di confisca dei veicoli da parte delle Dogane.

Avvertita la necessità di abrogare la regolamentazione e le conseguenti linee di indirizzo adottate dall’Agenzia, a partire dal marzo 2021, per la gestione dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro amministrativo ed affidati in custodia all’Agenzia, la stessa ha ritenuto necessario emanare nuove istruzioni operative da applicarsi, in via omogenea su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

NOTA BENE: Preso atto delle disposizioni contenute nella determinazione direttoriale prot. n. 246292/RU del 10 maggio 2023, le istruzioni contenute nella presente Circolare sono immediatamente applicabili.

Gestione dei mezzi confiscati per contrabbando, normativa

L’articolo 301, comma 1, del T.U.L.D. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sancisce che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Secondo il successivo articolo 301-bis, comma 1, del T.U.L.D., i mezzi di trasporto, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

NOTA BENE: Tali disposizioni si applicano anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente.

Inoltre, in base alla normativa UE, le merci non unionali che sono state sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Alla luce di tutto ciò, vengono fornite le istruzioni operative circa l’utilizzo dei veicoli confiscati dalle Dogane, tenuto conto del fatto che nei casi di contrabbando sanzionato amministrativamente, i provvedimenti devono essere adottati dal Dirigente dell’Ufficio nel cui territorio di competenza è stata accertata la violazione.

Dogane, istruzioni agli uffici per la gestione dei veicoli confiscati

La circolare n. 12/2023 specifica che nell’ambito della procedura di affidamento temporaneo ed assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale per reati di contrabbando, l’Ufficio che ha in custodia giudiziale il mezzo di trasporto deve svolgere alcune valutazioni che andranno poi sottoposte all’Autorità Giudiziaria, affinché questa assuma le proprie determinazioni.

Gli adempimenti da seguire sono i seguenti:

  • l’Ufficio preposto al ricevimento del verbale di sequestro e contestuale consegna del mezzo di trasporto sequestrato deve provvedere alla registrazione dello stesso sul registro A4 ed annotare sempre su tale registro l’iter successivo di trattazione della pratica;
  • le richieste di affidamento temporaneo devono essere inoltrate a cura dell’Ufficio, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, all'Autorità giudiziaria unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta.

NOTA BENE: Per motivi di legalità e trasparenza, le richieste di assegnazione temporanea devono essere tempestivamente protocollate in ingresso mediante l’applicativo in uso all’Agenzia, in modo che possa essere comprovato l’ordine cronologico secondo cui sono pervenute.

La norma identifica i soggetti che possono richiedere i mezzi di trasporto oggetto di sequestro/confisca, ponendo anche un vincolo sulla destinazione d’uso dei mezzi di trasporto da affidare.

Nello specifico, i soggetti legittimati e le destinazioni d’uso previste sono:

  1. Organi di polizia per l'impiego in attività di polizia;
  2. Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di
    protezione civile o di tutela ambientale.

ATTENZIONE: Dato che la quasi totalità delle richieste di affidamento che pervengono all’Agenzia riguardano autoveicoli, si evidenzia che sussiste per le pubbliche amministrazioni il limite della cilindrata di cilindrata di 1600 c.c. per le auto di servizio.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale

Per tutti i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale, è applicabile il disposto dell’articolo 301-bis T.U.L.D.

L’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale dovrà essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.

Se il mezzo di trasporto sia in posizione doganale non unionale, l’affidamento temporaneo è comunque subordinato all’effettuazione delle formalità doganali d’importazione, nonché al pagamento dei relativi dazi all’importazione (costituenti risorse proprie dell’U.E.) da parte del soggetto cui è affidato il mezzo di trasporto: tali adempimenti dovranno essere ben evidenziati nel parere che l’Ufficio deve inviare all’Autorità Giudiziaria competente.

Il soggetto cui viene affidato il mezzo di trasporto dovrà provvedere al suo ritiro e si farà carico di qualsiasi onere connesso alla sua gestione ed utilizzo.

Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva

Le norme sopra richiamate si osservano anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente e con confisca definitiva.

NOTA BENE: I mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva possono formare oggetto di istanza di riscatto da parte del trasgressore, per cui l’Ufficio che gestisce il contesto di contrabbando amministrativo deve, preventivamente, valutare tale istanza. È soltanto in mancanza di riscatto che il mezzo di trasporto potrà essere messo a disposizione per l’assegnazione.

In mancanza di istanza di riscatto, ovvero qualora il trasgressore non effettui il pagamento dell’importo previsto per il riscatto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’istanza da parte dell’Ufficio, il mezzo di trasporto sarà reso disponibile per l’eventuale assegnazione definitiva ad uno dei soggetti che possono farne richiesta.

ATTENZIONE: E’ facoltà dell’Amministrazione dare seguito positivo o negativo all’istanza di riscatto, pertanto, se il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

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