Doppio errore nel controllo formale a vantaggio del contribuente

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Una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Piemonte – la numero 37/26/10 – afferma che le ritenute d’acconto sono deducibili dalle imposte dovute sino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, senza che abbia alcuna rilevanza il periodo d’imposta in cui si sono formate.

Il controllo formale sull’Unico presentato per l’annualità 2003, con il quale il Fisco richiedeva l’esibizione delle spese sanitarie e dei premi assicurativi iscrivendo a ruolo una somma per ritenute considerate non scomputabili in quanto di competenza dell’annualità 2002, avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della correlazione tra le ritenute indicate in dichiarazione e quelle effettivamente subite sui ricavi, quindi sul reddito d’impresa che ha concorso a formare l’imponibile, non anche proseguire con la verifica temporale. E la contestazione avrebbe dovuto avvenire con avviso di accertamento, non con iscrizione a ruolo.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Niente contestazione nel ruolo – Bogetti

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