Droni Fra droidi ed aerei

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Droni Fra droidi ed aerei

In principio fu il drone

Dal punto di vista commerciale sono noti come droni, benché l’art. 1 della Legge 14 luglio 2004 n. 178 li definisca aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», ovvero un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo”.

L’utilizzo dei droni è ormai consolidato da diversi anni e la loro grande diffusione si deve alla versatilità che gli permette di svolgere, egregiamente, innumerevoli funzioni differenti.

Il loro uso spazia infatti dalle riprese aeree, alla sorveglianza ed analisi del territorio, ai rilievi archeologici, allo studio delle biodiversità e della fauna nel loro habitat, al telerilevamento per la creazione di mappe e planimetrie nonché, entro pochi mesi, inizieranno l’attività da corriere per la consegna di oggetti dal peso contenuto. Tuttavia sono in fase di sperimentazione droni usati come ripetitori per garantire copertura radio e trasmissione dati; oltre a droni adibiti ad operazioni di soccorso, sia nella fase ispettiva e di ricerca che in quella di consegna beni di prima necessità in aree altrimenti inagibili.

L’utilizzo del termine “drone” apre ad una presunzione che logicamente invita a pensare questi “strumenti” come dei robot. Ma questa definizione appare teoricamente impropria.

Prima di tutto è l’art. 743 del c. nav. - così come novellato dapprima dal punto 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 poi dal punto 1 dell’art. 8 del D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 -  a chiarire che “per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa”.

Dunque, sia l’utilizzo del termine ufficiale di “aeromobile” che il richiamo al regolamento dell’ENAC, portano a prediligere l’impostazione che il drone sia un aereo pilotato e gestito, seppur a distanza, da un umano. Escludendo, così, ogni ipotetica teoria che riporterebbe ad una concezione di c. d. macchina intelligente, almeno fino a poco tempo fa.

Infatti lo sviluppo tecnologico ha prodotto una nuova generazione di droni automatici che volano senza intervento umano.

Dapprima utilizzati in ambito militare o come “droni di stato”, oggi sono adottati anche all’uso civile. Pertanto trattasi di oggetti volanti che, in base ad una pregressa programmazione, sono in grado di svolgere alcune funzioni in modo del tutto indipendente dalla volontà degli uomini. Il caso più famoso è sicuramente il progetto di consegna di prodotti a mezzo drone che sta sperimentando Amazon.

In realtà la prima consegna fatta da un “drone automatico” in area urbana è avvenuto, ad opera della società australiana Flierty, il 10 marzo 2016. Nello specifico si trattava di un pacco, contenente una bottiglia d’acqua, razioni di emergenza e una scatola di primo soccorso, che è stato recapitato in Nevada ai margini di un paesino di 3.000 abitanti.

Responsabilità sui droni automatici

Già da alcuni decenni infervora un accaldato e complesso dibattitto dottrinale sulla natura giuridica nonché sulle eventuali responsabilità aquiliane delle future “intelligenze artificiali”. Questione che è sempre stata inquadrata come qualcosa legato ad un futuro remoto. Pur tuttavia sulle nostre teste stanno cominciando a volare i primi droni automatici dedicati alla consegna di oggetti.

Se non bastasse, da qualche mese, sono già in commercio droni automatici ad uso civile che, senza bisogno di alcuna guida umana, sono in grado di effettuare riprese e seguire in volo gli spostamenti del proprietario che cammina.

Tutto ciò apre ad una doverosa riflessione sulla responsabilità per eventuali danni provocati dal drone automatico.

La questione si fa ancor più calda alla luce dei recenti dati divulgati da uno studio della australiana Università RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) e pubblicato sulla rivista Aerospace.  Analizzati oltre 150 incidenti civili che dal 2006 al 2016 hanno coinvolto Aeromobili a pilotaggio remoto, i risultati hanno dimostrato che nel 64% dei casi gli incidenti sono stati causati da problemi tecnici e solo in una minoranza di casi da errori dovuti ai piloti.

Dunque, se già per i droni tradizionali appare spesso complicato ricondurre la responsabilità dell’evento al pilota, la questione si ingarbuglia in modo apocalittico per i droni automatici.

Sicché prendono corpo tutte quelle discussioni che in dottrina, in particolar modo dalla filosofia del diritto, vengono dibattute da innumerevoli anni.

La responsabilità per danni cagionati da un drone automatico sono del proprietario dello stesso? Oppure è responsabile il programmatore? Ovvero risponde l’azienda che ha fabbricato il drone? Si potrebbe riconoscere una responsabilità diretta ed univocamente attribuibile al drone come ente “intelligente”?

Detti dubbi appaiono di complessa soluzione benché sembra, almeno ad oggi, sufficientemente pacifico escludere il riconoscimento di una responsabilità del drone automatico inteso come “intelligenza artificiale”. Ciò anche alla luce di elementi fattuali di indubbio rilievo. I droni non dispongono di un proprio patrimonio e, dunque, riconoscere la loro univoca responsabilità verrebbe ad annichilire ogni pretesa risarcitoria.

Droni e responsabilità oggettiva

A questo punto la via più facilmente percorribile sembrerebbe quella della responsabilità oggettiva che, ideata con la lex aquilia de damno, evidenziava dei casi di responsabilità che esulavano sia dal dolo che dalla colpa. Come nel caso della responsabilità del paterfamilias per culpa in vigilando per danni cagionati dai propri figli minorenni.

Nell'ordinamento italiano il concetto di responsabilità oggettiva è stato esteso ed applicato ad una moltitudine di fattispecie identificate nel codice civile.

Non resta che vedere se possono applicarsi, in via analogica, anche al caso dei droni automatici.

L’art. 2048 c.c.prevede la responsabilità dei genitori e dei tutori. Benché risolva il problema della responsabilità su un soggetto incapace (in questo caso il drone), detta normativa non può, chiaramente, essere applicata alle c. d. “intelligenze artificiali”.

Inoltre, anche laddove si volesse forzatamente (ed imprudentemente) ricondurre i droni a questa fattispecie, si dovrebbe applicare l’ultimo comma del medesimo articolo, il quale prevede che “le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Ed il comune consumatore che utilizzi correttamente il proprio drone automatico come potrebbe impedire il fatto? Dunque non resterebbe molto margine per inquadrare una responsabilità del consumatore/ proprietario del drone automatico.

Anche l’art. 2049 c.c. relativo alla responsabilità dei padroni per i committenti ha dei punti di contatto con le vicende dei droni automatici. Bisognerebbe tuttavia considerare i droni al pari dei dipendenti.

Appare escludibile anche l’art. 2050 c.c., in quanto l’esercizio di attività pericolose è tipicizzato da leggi speciali. Appare dunque una forzatura accostare la circolazione dei droni con l’esercizio di attività con pericolosità intrinseca (a scopo esemplificativo si pensi all'uso di sostanze tossiche od esplosive).

L’art. 2051 c.c. sembra invece più calzante, in quanto riconosce la responsabilità per le cose in custodia. Tuttavia questa circostanza appare già piuttosto contraddittoria nella sua applicazione ordinaria. Inoltre la responsabilità è esclusiva di chi non dimostri il caso fortuito. Elemento che certamente dovrebbe essere proprio il motivo per cui avviene l’incidente del drone automatico. Dunque restano dubbi anche sulla possibile applicabilità di questo articolo.

L’art. 2052 c.c. deve essere escluso in quanto parla di danni cagionati dagli animali e, dunque non vi si può ricondurre il drone automatico. In aggiunta, oltre al problema etico di riconoscere parità fra animali e droni automatici, si rischierebbe paradossalmente di ritenere applicabile la normativa sul maltrattamento degli animali anche ai droni.

Infine, l’art. 2054 c.c. sulla responsabilità per la circolazione di veicoli non è invocabile, in quanto relativo al “conducente di veicolo”. Quindi la sua eventuale applicabilità, nella formulazione attuale della norma dovrebbe riportare alla responsabilità del drone automatico in quanto “intelligenza artificiale”.

Alla luce di quanto precede restano molti interrogativi sui quali entro breve sarà necessario trovar una soluzione giuridica perché i droni, a controllo remoto od automatico che siano, sono già sopra le nostre teste. (PELUSO)

Quadro delle norme

Legge 14 luglio 2004 n. 178;

art. 723 codice della navigazione, R.d. 327/1942 (ultimo aggiornamento con D.L. 133 12 settembre 2014);

D. Lgs. 96 del 9 maggio 2005;

D. Lgs.  n. 151 del 15 marzo 2006;

art. 2048 c.c.;

art. 2049 c.c.;

art. 2050 c.c.;

art. 2051 c.c.;

art. 2052 c.c.;

art. 2054 c.c.

 

 

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