Due pesi per i costi black list

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Le imprese che hanno sostenuto costi in paradisi fiscali e non li hanno riportati in Unico si trovano ancora sotto osservazione e potrebbero essere soggette a una ripresa a tassazione di questi oneri ritenuti indeducibili, nonostante la Finanziaria 2007 sia intervenuta sull’argomento per cercare di porre definitivamente rimedio alla complessa vicenda. Si era voluto cioè regolamentare con diverso criterio l’omessa esposizione differenziata di tali costi nel modello di dichiarazione dei redditi. La questione, però, tra contribuenti e uffici finanziari non si è mai risolta a causa di una differente interpretazione delle novità introdotte. Il nodo principale della discussione, tra prassi e giurisprudenza, riguarda l’applicabilità della pena del 10% del costo. Per le omissioni compiute prima del 2007, il Fisco riterrebbe valida la sanzione dell’indeducibilità del costo, a cui si dovrebbe aggiungere quella ulteriore prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 8 del Dlgs n. 471/1998, pari al 10% dei costi non indicati. L’agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito (risoluzione 12/E/2006) che il contribuente può rimediare all’omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi senza particolare limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Diverso è il parere, invece, della dottrina prevalente. La nuova sanzione del 10% del costo – secondo la dottrina – è l’unica applicabile anche per le violazioni commesse prima del 2007. L’obiettivo de legislatore, infatti, secondo i giudici, è quello di mitigare le conseguenze per il comportamento omissivo in discussione. Per tali ragioni è stata istituita una sanzione apposita, applicabile in tali circostanze. Inoltre, è stato stabilito anche l’importo massimo che il contribuente può essere chiamato a pagare per la propria dimenticanza, che non deve superare i 50.000 euro. Dunque, dalla lettura della norma, la giurisprudenza ha voluto fornire la seguente interpretazione: sostituire la sanzione dell’indeducibilità del costo con quella del 10 per cento. Lo scopo: quello di evitare un’applicazione differenziata nel tempo della nuova norma, al fine di evitare una violazione dei principi costituzionali di parità di trattamento.
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