Esclusione docenti di ruolo dai concorsi. Illegittima per la Consulta

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Esclusione docenti di ruolo dai concorsi. Illegittima per la Consulta

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 110 Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nella parte in cui prevede che ai concorsi pubblici per titoli e per esami, non può partecipare il personale docente già assunto su posti e cattedre con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. La disposizione in esame, va a restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti ai pubblici concorsi, in tal modo confliggendo con l'art. 3, nonchè con gli artt. 51 e 97 Cost.

Così ha statuito la Corte Costituzionale, ritenendo fondate due ordinanze – di analogo tenore, dunque riunite – del Tar Lazio, alle prese con un ricorso presentato da due docenti di ruolo, esclusi da una procedura selettiva pubblica in quanto, appunto, titolari di contratto a tempo indeterminato in una scuola statale.

Disparità: preclusione non prevista nelle scuole private

Si è detto – puntualizzano i giudici costituzionali – che la disposizione censurata tende ad escludere dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti, coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali. In tal modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è di fatto condizionato dalla circostanza - invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità - che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola statale. Di contro – ed in ciò sta la disparità – un’analoga preclusione non è prevista per i docenti a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, ovvero immessi nei ruoli di altra amministrazione.

Nessuno dei criteri individuati dalla norma (contratto a tempo determinato/indeterminato; natura del datore, ossia scuola pubblica/privata) appare dunque consono o funzionale all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali, viceversa, dovrebbero essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare i migliori docenti.

Per assorbire il precariato, ci sono altre disposizioni

Né la disposizione censurata – si legge infine nella sentenza n. 251 del 6 dicembre 2017 – risponde all’obiettivo di assorbimento del precariato, posto che la predetta finalità è già perseguita attraverso il piano straordinario di assunzioni di cui ai commi precedenti (a quello censurato), ed in particolare il comma 104, che espressamente esclude dal suddetto piano straordinario di assunzioni, il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.

 

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